Sì. Dal 25 gennaio 2025 ogni parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri di mediazione con un collegamento audiovisivo da remoto (art. 8-ter del d.lgs. 28/2010). Non serve il consenso dell’altra parte. Il collegamento deve garantire che tutti si vedano e si sentano in modo contestuale ed effettivo.
In 30 secondi
Dal 25 gennaio 2025 ogni parte può partecipare alla mediazione in videocollegamento, senza il consenso degli altri. La delega per giustificati motivi richiede un atto scritto con firma non autenticata, salvo atti trascrivibili. Per firmare a distanza l’accordo serve di regola la firma digitale.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Cosa è cambiato con il correttivo del 2024?
La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) aveva introdotto la mediazione telematica nell’art. 8-bis. Il correttivo, d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2025, ha diviso la disciplina in due norme:
- l’art. 8-bis regola la mediazione svolta interamente in via telematica, se tutte le parti sono d’accordo;
- l’art. 8-ter consente a ciascuna parte di collegarsi da remoto, anche se gli altri sono presenti in sede.
Bisogna partecipare di persona?
La legge continua a preferire la partecipazione personale della parte, assistita dall’avvocato. Collegarsi in video vale come partecipazione personale. Se c’è un giustificato motivo, la parte può delegare un rappresentante informato dei fatti e munito dei poteri per conciliare.
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Richiedi una consulenzaCome si fa la delega?
Dopo il correttivo basta un atto scritto con firma non autenticata, che riporti gli estremi del documento d’identità di chi delega. L’autentica serve solo se l’accordo riguarda atti soggetti a trascrizione, ad esempio il trasferimento di un immobile (art. 2643 c.c.).
Come si firma il verbale?
Nella mediazione telematica il verbale e l’accordo sono documenti informatici. Le parti li sottoscrivono secondo il Codice dell’amministrazione digitale, di regola con firma digitale. Nella mediazione “mista”, chi è presente in sede può firmare su carta davanti al mediatore. L’organismo deposita e conserva gli atti.
Serve lo SPID o la firma digitale per collegarsi?
Per il solo collegamento basta di norma la piattaforma indicata dall’organismo. La firma digitale serve invece per sottoscrivere a distanza un eventuale accordo. Chi non la possiede può procurarsela prima dell’incontro o delegare, nei limiti visti sopra.
Cosa conviene fare
La mediazione da remoto costa di più?
No. Le indennità di mediazione sono le stesse previste per gli incontri in presenza e dipendono dal valore della lite. Il collegamento da remoto fa risparmiare spese di viaggio, soprattutto quando la parte vive in un’altra città o all’estero.
Il mediatore può rifiutare il collegamento?
Il diritto di collegarsi è riconosciuto a ciascuna parte dalla legge. L’organismo deve però garantire che il collegamento funzioni e che l’identità dei partecipanti sia verificata. Se la connessione cade, l’incontro può essere sospeso e rinviato, con verbale che ne dà atto.
Domande frequenti
DCosa è cambiato con il correttivo del 2024?
RLa riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) aveva introdotto la mediazione telematica nell'art. 8-bis. Il correttivo, d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2025, ha diviso la disciplina in due norme: l'art. 8-bis regola la mediazione svolta interamente in via telematica, se tutte le parti sono d'accordo; l'art. 8-ter consente a ciascuna parte di collegarsi da remoto, anche se gli altri sono presenti in sede.
DBisogna partecipare di persona?
RLa legge continua a preferire la partecipazione personale della parte, assistita dall'avvocato. Collegarsi in video vale come partecipazione personale. Se c'è un giustificato motivo, la parte può delegare un rappresentante informato dei fatti e munito dei poteri per conciliare.
DCome si fa la delega?
RDopo il correttivo basta un atto scritto con firma non autenticata, che riporti gli estremi del documento d'identità di chi delega. L'autentica serve solo se l'accordo riguarda atti soggetti a trascrizione, ad esempio il trasferimento di un immobile (art. 2643 c.c.).
DCome si firma il verbale?
RNella mediazione telematica il verbale e l'accordo sono documenti informatici. Le parti li sottoscrivono secondo il Codice dell'amministrazione digitale, di regola con firma digitale. Nella mediazione "mista", chi è presente in sede può firmare su carta davanti al mediatore. L'organismo deposita e conserva gli atti.
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In sintesi
Dal 25 gennaio 2025 ogni parte può partecipare alla mediazione in videocollegamento, senza il consenso degli altri. La delega per giustificati motivi richiede un atto scritto con firma non autenticata, salvo atti trascrivibili. Per firmare a distanza l’accordo serve di regola la firma digitale.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 10 marzo 2027. Non costituisce parere legale.