In 30 secondi. La composizione negoziata è un percorso volontario e riservato: un esperto indipendente aiuta l’imprenditore a trattare con banche, fornitori e fisco. L’imprenditore può chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire pignoramenti e azioni cautelari. Il tribunale le conferma per un periodo da 30 a 120 giorni, prorogabile fino a 240 in tutto. Funziona se il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
Chi può chiederla e come funziona
L’imprenditore commerciale o agricolo chiede la nomina di un esperto alla Camera di commercio della sede legale, quando è in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza e il risanamento è ragionevolmente perseguibile (art. 12 D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi). L’esperto agevola le trattative con i creditori, anche per cedere l’azienda o rami di essa preservando, per quanto possibile, i posti di lavoro.
L’esperto e le banche
L’esperto è terzo, indipendente e riservato e non decide al posto tuo (art. 16). Le banche e gli intermediari finanziari devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Il solo accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, ma la vigilanza prudenziale resta applicabile. Tu devi rappresentare la tua situazione in modo completo e trasparente.
Misure protettive: cosa bloccano
Puoi chiederle con l’istanza di nomina o con una successiva, verso tutti i creditori o solo alcuni. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori interessati non possono acquisire prelazioni non concordate, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni dell’attività. Prescrizioni e decadenze sono sospese; i pagamenti non sono inibiti; i crediti dei lavoratori sono esclusi. Fino alla conclusione delle trattative non può essere aperta la liquidazione giudiziale, salvo revoca delle misure (art. 18).
Il passaggio dal tribunale
Entro il giorno successivo alla pubblicazione devi depositare il ricorso per la conferma delle misure, con bilanci, situazione aggiornata, elenco creditori, progetto di piano e piano finanziario a sei mesi. Se il ricorso non è depositato in tempo, le misure perdono efficacia. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni e stabilisce la durata delle misure, da 30 a 120 giorni. Si può chiedere una proroga fino a 240 giorni complessivi; le misure possono essere revocate se non servono o sono sproporzionate (art. 19).
Come si conclude e debiti fiscali
Le trattative possono chiudersi con un contratto con i creditori, una moratoria, un accordo sottoscritto con l’esperto o con strumenti come il piano attestato o l’accordo di ristrutturazione (art. 23). Nel corso delle trattative puoi proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione un accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato, con relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza; il giudice lo autorizza. Sono previste misure premiali: interessi sui debiti tributari ridotti alla misura legale, sanzioni ridotte e rateazione fino a 72 rate, in casi gravi fino a 120 (art. 25-bis). Condizioni e limiti vanno verificati caso per caso.
La soluzione migliore per te
- Crisi agli inizi, debiti gestibili: di solito conviene la composizione negoziata, prima che arrivino pignoramenti.
- Pignoramenti già in corso: serve agire presto: il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione.
- Crisi irreversibile: meglio valutare con un legale gli strumenti di regolazione della crisi e i rischi per l’amministratore.
Cosa fare subito: raccogli bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco debiti per creditore, estratti bancari e cartelle. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Valutare se l’impresa è risanabile e quale strumento scegliere.
- Preparare istanza, ricorso e documenti da dare all’esperto.
- Assisterti nelle trattative con banche e fisco.
Domande frequenti
La composizione negoziata è obbligatoria?
No, è volontaria.
I creditori devono accettare?
No: l’accordo si regge sul consenso. Le misure protettive danno tempo, non obbligano ad accettare.
È riservata?
Le trattative sì: esperto e parti hanno obblighi di riservatezza. L’istanza di misure protettive è però pubblicata nel registro delle imprese.
Leggi anche
- Come tutelare il patrimonio personale di imprenditori e amministratori di S.r.l.
- Opposizione all’esecuzione immobiliare e pignoramento bancario
- Pignoramento di quote di S.r.l.
Fonti: D.Lgs. 14/2019, artt. 12, 16, 18, 19, 23 e 25-bis, testo vigente su Normattiva. Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.