In 30 secondi. La lesione di legittima non rende nulla la disposizione: la rende riducibile. Si accerta con un calcolo in tre passaggi e si fa valere con l’azione di riduzione, nel termine decennale. Dal 18 dicembre 2025 la riforma dell’art. 563 c.c. protegge i terzi acquirenti dei beni donati: il legittimario ottiene una compensazione in denaro dal donatario.
Sintesi operativa
- La disposizione lesiva resta valida ma può essere ridotta (artt. 554 e 555 c.c.).
- La lesione si accerta con tre passaggi: massa ereditaria, quota disponibile, confronto con quanto il legittimario ha già ricevuto.
- Si riducono prima le disposizioni testamentarie, poi le donazioni (art. 555, comma 2).
- Per chiedere la riduzione di donazioni e legati contro estranei serve l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 564, comma 1).
- Il termine è decennale; per le disposizioni testamentarie decorre dall’accettazione dell’eredità da parte del chiamato (Cass., Sez. Un., n. 20644/2004).
- Dal 18 dicembre 2025 la riduzione della donazione non pregiudica i terzi aventi causa dal donatario (art. 563 c.c., come riscritto dalla l. 182/2025).
- Prima della causa serve la mediazione (art. 5 d.lgs. 28/2010).
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La guida è pensata per avvocati, commercialisti e altri professionisti. Contiene il calcolo passo per passo, un caso frequente con i numeri, le tabelle su quote, ordine della riduzione e disciplina transitoria, le liste di controllo per ruolo, le fonti di legge, di giurisprudenza e di dottrina.
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Che cosa trovi nella guida
- Chi è legittimario e quanto gli spetta, con la tabella delle quote.
- Il calcolo della lesione, con la formula di lavoro e un caso frequente.
- Natura dell’azione, legittimati e condizioni (art. 564).
- Ordine e modalità della riduzione.
- Termini, prescrizione e trascrizione.
- La riforma dell’art. 563 e la disciplina transitoria, con i commenti dei primi studiosi.
- Liste di controllo per chi assiste il legittimario, il donatario o l’acquirente.
Per approfondire
- Come si calcola la quota di legittima: relictum, donatum e riunione fittizia (art. 556 c.c.)
- Azione di riduzione: quando serve il beneficio d’inventario (art. 564)
- Azione di riduzione e relictum irrisorio: Cass. 22986/2026
- Casa ricevuta in donazione: vendita e mutuo dopo la riforma del 2025
- Quote di legittima: a chi spetta una parte dell’eredità
- Eredità ingiusta: azione di riduzione per recuperare la quota di legittima
- Guida per professionisti: divisione ereditaria
- Avvocato per successioni e donazioni a Napoli
- Fare rete tra avvocati: le forme di collaborazione più usate
Domande frequenti
La lesione di legittima rende nullo il testamento?
No. Il testamento resta valido. Le disposizioni che eccedono la quota disponibile sono soggette a riduzione (art. 554 c.c.).
Entro quanto tempo si agisce?
Vale la prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2946 c.c.). Per le disposizioni testamentarie le Sezioni Unite hanno indicato come momento iniziale l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato (Cass., Sez. Un., n. 20644/2004).
Dopo la legge 182/2025 si può ancora recuperare un immobile donato dal terzo acquirente?
Per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 la riduzione non pregiudica i terzi aventi causa dal donatario, salvo domanda di riduzione trascritta prima dell’acquisto (art. 563 e art. 2652, n. 1). Il legittimario ottiene una compensazione in denaro dal donatario.
Fonti. Codice civile (Normattiva, vigenza al 4 ottobre 2026), l. 182/2025 art. 44, d.lgs. 28/2010 art. 5; Cass., Sez. Un., n. 20644/2004; Cass. n. 22986/2026 e n. 26289/2025; dottrina citata nella guida (elenco completo nel PDF).
Nota sull’uso dell’intelligenza artificiale: la guida è stata redatta con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e rivista dall’autore. Non costituisce un parere legale.
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