Novità · Frodi e conti correnti
Bonifici istantanei con le credenziali di un ex delegato: perché l’ABF ha respinto il ricorso (decisione 670/2026)
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Aggiornato il 25 ottobre 2026 · Lettura 5 min
In 30 secondi
L’Arbitro Bancario Finanziario di Torino, con la decisione n. 670 del 26 gennaio 2026, ha respinto il ricorso di un’associazione che contestava sei bonifici istantanei per 79.951,40 euro. Non ha dato nessun rimborso.
Il motivo principale è questo: il ricorrente non aveva descritto come si erano svolti i fatti. Non bastava dire «non ho autorizzato». Il Collegio ha anche notato che la delega all’internet banking di un ex tesoriere non era stata revocata. Abbiamo letto la decisione per intero.
Riferimenti
ABF Torino, decisione n. 670/2026D.lgs. 11/2010Autenticazione forte (SCA)
Il caso
Il conto corrente era intestato a un’associazione. Più persone potevano operare per suo conto. Tra le 20:06 dell’8 aprile 2025 e l’01:06 del 9 aprile 2025 furono disposti sei bonifici istantanei, per 79.951,40 euro in tutto. Due partirono l’8 aprile, quattro il 9 aprile. Gli importi erano di circa 15.000 euro ciascuno, tranne uno da 5.000 euro.
Le operazioni risultavano fatte con le credenziali di un ex tesoriere. Era delegato all’internet banking e la sua delega non era stata revocata. L’associazione ha bloccato il conto, ha disconosciuto i bonifici e ha presentato denuncia.
L’associazione sosteneva che non fosse arrivato alcun avviso al titolare. Sosteneva anche che la banca avrebbe dovuto accorgersi di flussi così anomali. La banca rispondeva che ogni pagamento aveva generato un SMS di avviso al delegato. Diceva che le operazioni erano state autorizzate da browser con PIN, codice generato da un token fisico e captcha, e che i limiti giornalieri di 50.000 euro e mensili di 150.000 euro non erano stati superati. Ha aggiunto che il richiamo dei fondi non era riuscito e che alcuni bonifici erano andati a conti riconducibili al delegato.
Che cosa ha deciso l’ABF
Il Collegio ha detto: «Il Collegio non accoglie il ricorso». Quindi nessun rimborso, né totale né parziale.
La motivazione è netta. Il ricorrente non aveva descritto le circostanze di fatto della frode. Il semplice disconoscimento delle operazioni non basta. Per questo il Collegio ha ritenuto superfluo valutare se la banca avesse dimostrato la colpa grave dell’utilizzatore.
Il Collegio ha però aggiunto una frase non necessaria alla decisione: la colpa grave «sembra sussistere» per la mancata revoca della delega all’ex tesoriere. Il testo non analizza se i flussi fossero anomali o se mancassero gli avvisi, come aveva chiesto il ricorrente.
Le norme spiegate
La decisione cita il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sui servizi di pagamento, senza indicare singoli articoli. Cita anche l’autenticazione forte del cliente, senza un riferimento preciso. Per aiutarti a leggere il caso, ecco cosa dicono le regole principali di quel decreto, nel testo vigente al 20 ottobre 2026 su Normattiva.
- Autenticazione forte (art. 1, lettera q-bis): è l’autenticazione basata su due o più elementi, appartenenti alle categorie della conoscenza (qualcosa che sai), del possesso (qualcosa che hai) e dell’inerenza (qualcosa che sei), tra loro indipendenti. Qui la banca ha detto di avere usato PIN, token fisico e captcha.
- Obblighi dell’utilizzatore (art. 7): chi usa lo strumento di pagamento deve usarlo secondo il contratto e comunicare senza indugio lo smarrimento, il furto o l’uso non autorizzato. Per un’associazione questo vuol dire anche tenere sotto controllo chi ha le credenziali.
- Prova e operazioni non autorizzate (artt. 10 e 12): la banca deve provare che l’operazione è stata autenticata, registrata e contabilizzata. L’uso dello strumento non basta, da solo, a provare la colpa grave. Se il cliente ha agito con dolo o colpa grave, sopporta tutte le perdite. Negli altri casi può sopportare fino a 50 euro di perdita, secondo l’art. 12, comma 3.
Il Collegio ha ricordato la regola per cui spetta alla banca provare la corretta registrazione delle operazioni e il comportamento gravemente colposo dell’utilizzatore, anche per presunzioni. Qui ha ritenuto che la banca avesse dimostrato l’autenticazione forte. Il ricorrente aveva dato solo un disconoscimento formale.
Cosa insegna a chi ha un conto
La decisione non dice che la banca ha sempre ragione. Dice che, se vuoi il rimborso, devi raccontare bene i fatti. Servono date, orari, chi aveva le credenziali, come i codici possono essere stati ottenuti, quali messaggi sono arrivati.
Dice anche una cosa pratica: quando un delegato lascia l’incarico, la delega all’internet banking va revocata subito, per iscritto. Vale per associazioni, condomini, società e famiglie.
Cosa non abbiamo letto
Abbiamo letto la decisione per intero. Nel testo non compare l’indicazione degli articoli del decreto 11/2010. Non sappiamo come i codici siano stati ottenuti: il testo non lo chiarisce. Non conosciamo l’esito di un’eventuale causa dopo l’ABF. Le regole del decreto che descriviamo sono quelle lette su Normattiva; i passaggi che non abbiamo riletto per questo articolo restano da verificare sul testo di legge.
La soluzione migliore per te
- Se scopri bonifici che non hai fatto: blocca subito il conto, chiedi alla banca il blocco dell’accesso e denuncia. Poi scrivi alla banca un reclamo con la cronologia dei fatti.
- Se la banca rifiuta il rimborso: di solito conviene prima il reclamo scritto, poi l’ABF. Il ricorso deve contenere la ricostruzione dei fatti, non solo il disconoscimento.
- Se hai un conto con più delegati: controlla oggi l’elenco di chi può operare e fai revocare chi non serve più.
Cosa fare subito: raccogli estratti conto, denuncia, messaggi ricevuti, elenco dei delegati e data di ogni revoca. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Ricostruisce con te la cronologia dei fatti, passo per passo.
- Prepara il reclamo alla banca e, se serve, il ricorso all’ABF.
- Valuta se conviene la causa davanti al giudice ordinario.
Domande frequenti
Basta dire che non ho autorizzato i bonifici?
Secondo questa decisione no. Il Collegio ha respinto il ricorso perché i fatti non erano stati descritti.
La banca deve sempre rimborsare?
No. Se il cliente ha agito con dolo o colpa grave sopporta le perdite. Se non è così, di regola sopporta al massimo 50 euro. Ogni caso dipende dalle prove.
Devo revocare le deleghe quando qualcuno lascia l’incarico?
Sì, conviene farlo subito e per iscritto. Il Collegio ha scritto che la mancata revoca sembra indicare colpa grave.
Guide collegate
Hai scoperto operazioni sul conto che non riconosci?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Sedi a Napoli (Piazza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), Roma e Bari, su appuntamento.
Contenuto informativo aggiornato il 25 ottobre 2026. Non costituisce parere legale e non promette alcun esito. Testo redatto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.
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