Novità · Frodi e carte
Carta rubata e prelievi con il PIN: l’ABF riconosce 1.000 euro su 1.986 (decisione 1004/2026)
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Aggiornato il 25 ottobre 2026 · Lettura 5 min
In 30 secondi
Con la decisione n. 1004 del 4 febbraio 2026 il Collegio di Roma dell’ABF ha riconosciuto a una cliente 1.000 euro, su 1.986 euro di operazioni disconosciute dopo il furto del portafoglio.
La banca aveva già restituito 50 euro. Il Collegio ha deciso in via equitativa, cioè con una valutazione di giustizia del caso, perché le operazioni erano avvenute con chip e PIN. Abbiamo letto la decisione per intero.
Riferimenti
ABF Roma, decisione n. 1004/2026D.lgs. 11/2010, artt. 7, 10, 12D.M. 112/2007, art. 8
Il caso
Il 17 febbraio 2025 una cliente ripone il portafoglio nella borsa e prende un treno alle 08:14. Verso le 09:35 si accorge che il portafoglio è stato rubato. Le operazioni contestate risultano fatte poco dopo, intorno alle 09:41 o alle 09:43. Tutte nello stesso punto vendita. La carta viene bloccata alle 10:31.
La cliente disconosce le operazioni per 1.986 euro. La banca ne aveva già rimborsati 50. Il testo parla in un punto di sei operazioni e in altri di diciassette: sembra un refuso. Le operazioni erano state fatte con chip letto e PIN digitato.
La cliente dice di essere stata diligente e di non aver tenuto il PIN nel portafoglio. Nel reclamo aveva però indicato anche lo smarrimento del PIN. La banca sostiene che le operazioni erano autenticate con autenticazione forte, che il PIN era conservato con la carta o facile da associare, e cita una perizia di un politecnico sulla possibilità di estrarre il PIN dal chip.
Che cosa ha deciso l’ABF
Ricorso accolto in parte. La banca deve pagare 1.000 euro, liquidati in via equitativa. Deve anche versare 200 euro alla Banca d’Italia e restituire alla cliente 20 euro del contributo che aveva pagato.
Il Collegio ha considerato provata l’autenticazione delle operazioni. Ha dato peso al poco tempo passato tra il furto e il primo prelievo. Ha ricordato che la rapida successione di operazioni nello stesso punto vendita doveva far scattare i controlli antifrode della banca. Il testo cita il decreto ministeriale del 2007 sul rischio di frode, che prevede segnali come tre o più richieste sulla stessa carta nelle 24 ore presso lo stesso punto vendita. Il Collegio dice che quel decreto non impone un obbligo preciso, ma esprime un obbligo generale di controllo.
Le norme spiegate
La decisione si fonda sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Questo è il significato delle regole citate, nel testo vigente al 20 ottobre 2026 su Normattiva.
- Art. 7: obblighi di chi usa lo strumento di pagamento. Lo usa secondo il contratto e comunica senza indugio smarrimento, furto o uso non autorizzato.
- Art. 10: è la banca a dover provare che l’operazione è stata autenticata, registrata e contabilizzata. L’uso della carta registrata non è di per sé sufficiente a provare la colpa grave del cliente.
- Art. 12: in caso di operazione non autorizzata il cliente può sopportare una perdita non superiore a 50 euro, salvo che abbia agito con dolo o colpa grave. In questi casi sopporta tutte le perdite.
- D.M. 112/2007, art. 8: indica segnali di rischio di frode. Dal sito abbiamo letto solo la rubrica e i primi parametri; il resto dell’articolo è da verificare.
Cosa insegna
Quando c’è PIN e chip, la banca di solito sostiene la colpa grave. In questo caso il Collegio non ha dato né tutto né niente. Ha diviso il peso: parte del rischio resta al cliente, parte alla banca che doveva controllare meglio una raffica di operazioni.
Contano gli orari. Tra furto, blocco della carta e operazioni passa poco tempo. Più è breve il tempo, più la banca può sostenere che il ladro sapesse il PIN. Più sono rapide le operazioni, più si può dire che la banca doveva fermarle.
Cosa non abbiamo letto
Abbiamo letto la decisione per intero. Non abbiamo letto la perizia citata dalla banca né le decisioni precedenti richiamate. Le norme sono quelle lette su Normattiva, ma solo in parte: l’art. 8 del D.M. 112/2007 resta da leggere per intero.
La soluzione migliore per te
- Appena scopri il furto: blocca la carta dal numero verde, poi fai denuncia. Annota l’ora in cui te ne sei accorto.
- Dopo il blocco: disconosci per iscritto ogni operazione e chiedi il rimborso con il dettaglio di orari e luoghi.
- Se la banca rifiuta: di solito conviene il ricorso all’ABF, dopo il reclamo. Puoi chiedere anche una valutazione dei controlli antifrode sulla raffica di operazioni.
Cosa fare subito: conserva denuncia, estratto conto, messaggi e orari dei tuoi spostamenti. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Ordina gli orari e le operazioni in una cronologia chiara.
- Prepara il reclamo e il ricorso all’ABF.
- Valuta se la raffica di operazioni doveva essere bloccata dalla banca.
Domande frequenti
Se ci sono chip e PIN la banca non rimborsa niente?
Non è così in modo automatico. In questo caso il Collegio ha riconosciuto 1.000 euro su 1.986.
Quanto posso perdere al massimo?
Di regola fino a 50 euro, se non c’è dolo o colpa grave. Con colpa grave le perdite possono restare tutte al cliente.
Che cosa devo fare per prima cosa?
Bloccare la carta e fare denuncia. Poi disconoscere le operazioni per iscritto.
Guide collegate
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Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Sedi a Napoli (Piazza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), Roma e Bari, su appuntamento.
Contenuto informativo aggiornato il 25 ottobre 2026. Non costituisce parere legale e non promette alcun esito. Testo redatto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.
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