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Il debitore avvia la composizione negoziata della crisi: cosa può fare il creditore durante le misure protettive

Con le misure protettive il creditore non può avviare o proseguire esecuzioni né iscrivere ipoteche. Durata, conferma del tribunale e come difendere il credito.

Diritto civile · Guida pratica

Il debitore avvia la composizione negoziata della crisi: cosa può fare il creditore durante le misure protettive

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 26 febbraio 2027·Aggiornato il 26 febbraio 2027·Lettura 3 min

Quando un’impresa chiede le misure protettive nella composizione negoziata della crisi, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Non possono neppure acquisire diritti di prelazione non concordati, come una nuova ipoteca giudiziale. Il blocco decorre dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e dura al massimo 240 giorni (artt. 18 e 19 del Codice della crisi).

In 30 secondi

Le misure protettive bloccano esecuzioni, cautele e nuove prelazioni contro l’impresa in composizione negoziata. Durano da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 in totale. Il creditore può partecipare all’udienza e chiedere la revoca se le misure non sono giustificate.

Da ricordare

240 giorni

da 30 a 120 giorni

Cos'è la composizione negoziata?

È un percorso stragiudiziale in cui l’imprenditore in difficoltà tratta con i creditori con l’aiuto di un professionista indipendente nominato da una commissione istituita presso la Camera di commercio. Non è una procedura concorsuale e non sostituisce gli accordi con i singoli creditori. Il creditore riceve di solito una proposta di accordo, un piano di rientro o una richiesta di stralcio.

Cosa non può fare il creditore durante le misure protettive?

Dalla pubblicazione dell’istanza il creditore non può:

  • iniziare o proseguire pignoramenti e sequestri sui beni dell’impresa;
  • acquisire prelazioni non concordate con l’imprenditore;
  • rifiutare da solo l’adempimento dei contratti in corso, risolverli o revocare fidi solo perché crediti anteriori non sono stati pagati.

Il creditore può però sospendere le proprie prestazioni fino alla conferma delle misure. I crediti dei lavoratori sono esclusi dal blocco.

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Quanto durano le misure protettive?

L’imprenditore deve chiedere la conferma al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza. Se non lo fa, le misure perdono efficacia. Il tribunale fissa un’udienza entro dieci giorni e stabilisce una durata da 30 a 120 giorni. Le proroghe sono possibili, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni.

Il creditore può chiedere la revoca delle misure?

Sì. Ogni creditore interessato, e anche il professionista che segue le trattative, può chiedere al tribunale di revocare le misure o di ridurne la durata. La richiesta è fondata se le misure non servono più alle trattative o se il sacrificio imposto ai creditori è sproporzionato.

Cosa è cambiato con il correttivo del 2024?

Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha modificato l’art. 18 sui rapporti bancari. In linea generale, quando le misure sono confermate, le banche devono ripristinare le linee di credito sospese, salvo che le regole prudenziali di vigilanza giustifichino il contrario.

Cosa conviene fare

1
Verificare nel registro delle imprese la data di pubblicazione dell’istanza.
2
Sospendere le iniziative esecutive per non esporsi a contestazioni.
3
Partecipare all’udienza di conferma, se le misure appaiono sproporzionate.
4
Valutare la proposta formulata nelle trattative con i conteggi aggiornati del credito.

Il creditore deve accettare la proposta?

No. Nella composizione negoziata nessun creditore è obbligato ad aderire. L’accordo vincola solo chi lo firma. Il creditore può chiedere chiarimenti, dati contabili aggiornati e garanzie, e può proporre condizioni diverse. Il silenzio non equivale ad adesione.

Domande frequenti

DCos'è la composizione negoziata?

RÈ un percorso stragiudiziale in cui l'imprenditore in difficoltà tratta con i creditori con l'aiuto di un professionista indipendente nominato da una commissione istituita presso la Camera di commercio. Non è una procedura concorsuale e non sostituisce gli accordi con i singoli creditori.

DCosa non può fare il creditore durante le misure protettive?

RDalla pubblicazione dell'istanza il creditore non può: iniziare o proseguire pignoramenti e sequestri sui beni dell’impresa; acquisire prelazioni non concordate con l’imprenditore; rifiutare da solo l’adempimento dei contratti in corso, risolverli o revocare fidi solo perché crediti anteriori non sono stati pagati.

DQuanto durano le misure protettive?

RL'imprenditore deve chiedere la conferma al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza. Se non lo fa, le misure perdono efficacia. Il tribunale fissa un'udienza entro dieci giorni e stabilisce una durata da 30 a 120 giorni. Le proroghe sono possibili, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni.

DIl creditore può chiedere la revoca delle misure?

RSì. Ogni creditore interessato, e anche il professionista che segue le trattative, può chiedere al tribunale di revocare le misure o di ridurne la durata. La richiesta è fondata se le misure non servono più alle trattative o se il sacrificio imposto ai creditori è sproporzionato.

Guide collegate

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In sintesi

Le misure protettive bloccano esecuzioni, cautele e nuove prelazioni contro l’impresa in composizione negoziata. Durano da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 in totale. Il creditore può partecipare all’udienza e chiedere la revoca se le misure non sono giustificate.

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Contenuto informativo aggiornato il 26 febbraio 2027. Non costituisce parere legale.

Don't speak Italian? Automatic Italian–English translation

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  • You need a computer: translation is not available from a phone.
  • The translated voice comes a few seconds late; translation lasts up to 90 minutes.
  • At the start we ask you to agree to have your voice translated.
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  • Phone and WhatsApp calls have no translation: on WhatsApp we send you the Meet link.
  • The meeting is not recorded.
Video call with Italian–English translation

Google Meet video call from a computer with automatic Italian–English translation. For translation, join from a computer.

Phone and WhatsApp calls are in Italian, without translation.

Sie sprechen kein Italienisch? Automatische Übersetzung Italienisch–Englisch

Das Gespräch findet auf Italienisch statt. Wenn Sie Englisch sprechen, können wir im Google-Meet-Videogespräch die automatische Sprachübersetzung zwischen Italienisch und Englisch einschalten.

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  • Die übersetzte Stimme kommt einige Sekunden später; die Übersetzung dauert höchstens 90 Minuten.
  • Zu Beginn bitten wir Sie, der Übersetzung Ihrer Stimme zuzustimmen.
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  • Das Gespräch wird nicht aufgezeichnet.
Videogespräch mit Übersetzung Italienisch–Englisch

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Telefon- und WhatsApp-Anrufe auf Italienisch, ohne Übersetzung.

Vous ne parlez pas italien ? Traduction automatique italien-anglais

La réunion se déroule en italien. Si vous parlez anglais, pendant la visio Google Meet nous pouvons activer la traduction automatique de la voix entre l'italien et l'anglais.

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  • Au début, nous vous demandons d'accepter la traduction de votre voix.
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  • La réunion n'est pas enregistrée.
Visio avec traduction italien-anglais

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¿No habla italiano? Traducción automática italiano-inglés

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Videollamada con traducción italiano-inglés

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Não fala italiano? Tradução automática italiano-inglês

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