Quando un’impresa chiede le misure protettive nella composizione negoziata della crisi, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Non possono neppure acquisire diritti di prelazione non concordati, come una nuova ipoteca giudiziale. Il blocco decorre dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e dura al massimo 240 giorni (artt. 18 e 19 del Codice della crisi).
In 30 secondi
Le misure protettive bloccano esecuzioni, cautele e nuove prelazioni contro l’impresa in composizione negoziata. Durano da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 in totale. Il creditore può partecipare all’udienza e chiedere la revoca se le misure non sono giustificate.
Da ricordare
240 giorni
da 30 a 120 giorni
Cos'è la composizione negoziata?
È un percorso stragiudiziale in cui l’imprenditore in difficoltà tratta con i creditori con l’aiuto di un professionista indipendente nominato da una commissione istituita presso la Camera di commercio. Non è una procedura concorsuale e non sostituisce gli accordi con i singoli creditori. Il creditore riceve di solito una proposta di accordo, un piano di rientro o una richiesta di stralcio.
Cosa non può fare il creditore durante le misure protettive?
Dalla pubblicazione dell’istanza il creditore non può:
- iniziare o proseguire pignoramenti e sequestri sui beni dell’impresa;
- acquisire prelazioni non concordate con l’imprenditore;
- rifiutare da solo l’adempimento dei contratti in corso, risolverli o revocare fidi solo perché crediti anteriori non sono stati pagati.
Il creditore può però sospendere le proprie prestazioni fino alla conferma delle misure. I crediti dei lavoratori sono esclusi dal blocco.
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Richiedi una consulenzaQuanto durano le misure protettive?
L’imprenditore deve chiedere la conferma al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza. Se non lo fa, le misure perdono efficacia. Il tribunale fissa un’udienza entro dieci giorni e stabilisce una durata da 30 a 120 giorni. Le proroghe sono possibili, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni.
Il creditore può chiedere la revoca delle misure?
Sì. Ogni creditore interessato, e anche il professionista che segue le trattative, può chiedere al tribunale di revocare le misure o di ridurne la durata. La richiesta è fondata se le misure non servono più alle trattative o se il sacrificio imposto ai creditori è sproporzionato.
Cosa è cambiato con il correttivo del 2024?
Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha modificato l’art. 18 sui rapporti bancari. In linea generale, quando le misure sono confermate, le banche devono ripristinare le linee di credito sospese, salvo che le regole prudenziali di vigilanza giustifichino il contrario.
Cosa conviene fare
Il creditore deve accettare la proposta?
No. Nella composizione negoziata nessun creditore è obbligato ad aderire. L’accordo vincola solo chi lo firma. Il creditore può chiedere chiarimenti, dati contabili aggiornati e garanzie, e può proporre condizioni diverse. Il silenzio non equivale ad adesione.
Domande frequenti
DCos'è la composizione negoziata?
RÈ un percorso stragiudiziale in cui l'imprenditore in difficoltà tratta con i creditori con l'aiuto di un professionista indipendente nominato da una commissione istituita presso la Camera di commercio. Non è una procedura concorsuale e non sostituisce gli accordi con i singoli creditori.
DCosa non può fare il creditore durante le misure protettive?
RDalla pubblicazione dell'istanza il creditore non può: iniziare o proseguire pignoramenti e sequestri sui beni dell’impresa; acquisire prelazioni non concordate con l’imprenditore; rifiutare da solo l’adempimento dei contratti in corso, risolverli o revocare fidi solo perché crediti anteriori non sono stati pagati.
DQuanto durano le misure protettive?
RL'imprenditore deve chiedere la conferma al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza. Se non lo fa, le misure perdono efficacia. Il tribunale fissa un'udienza entro dieci giorni e stabilisce una durata da 30 a 120 giorni. Le proroghe sono possibili, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni.
DIl creditore può chiedere la revoca delle misure?
RSì. Ogni creditore interessato, e anche il professionista che segue le trattative, può chiedere al tribunale di revocare le misure o di ridurne la durata. La richiesta è fondata se le misure non servono più alle trattative o se il sacrificio imposto ai creditori è sproporzionato.
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In sintesi
Le misure protettive bloccano esecuzioni, cautele e nuove prelazioni contro l’impresa in composizione negoziata. Durano da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 in totale. Il creditore può partecipare all’udienza e chiedere la revoca se le misure non sono giustificate.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 26 febbraio 2027. Non costituisce parere legale.