Il creditore che ha un titolo esecutivo e ha notificato il precetto può chiedere all’ufficiale giudiziario di cercare per via telematica i beni del debitore. Dal 28 febbraio 2023 l’istanza non passa più, di regola, dal presidente del tribunale. La ricerca consulta l’anagrafe tributaria, l’archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali.
In 30 secondi
La ricerca telematica dei beni si chiede all’ufficiale giudiziario, con titolo esecutivo e precetto notificato. L’istanza sospende il termine di 90 giorni del precetto. Dopo il verbale i termini per indicare i beni e iscrivere a ruolo sono brevi e vanno rispettati.
Da ricordare
dieci giorni
28 febbraio 2023
contributo unificato di 43 euro
90 giorni
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Chi può chiedere la ricerca telematica?
Può chiederla il creditore che ha:
- un titolo esecutivo, ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo;
- un precetto già notificato;
- lasciato decorrere i dieci giorni del termine per adempiere (art. 482 c.p.c.).
Prima di quel termine serve l’autorizzazione del presidente del tribunale. Il presidente la concede solo se c’è pericolo nel ritardo.
Cosa è cambiato con la riforma Cartabia?
Prima della riforma l’istanza andava sempre presentata al presidente del tribunale, che autorizzava la ricerca. Il d.lgs. 149/2022, per i procedimenti dal 28 febbraio 2023, ha spostato l’istanza direttamente all’ufficiale giudiziario. L’ufficio competente è quello del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. L’istanza deve indicare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e la PEC del difensore.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaQuanto costa e quanto tempo richiede?
Per l’istanza si paga un contributo unificato di 43 euro. Si aggiungono i diritti dell’ufficiale giudiziario per ciascun debitore. I tempi dipendono dal carico dell’ufficio e dall’accesso alle banche dati.
Il precetto scade mentre si attende la ricerca?
No. Il precetto perde efficacia se il pignoramento non inizia entro 90 giorni (art. 481 c.p.c.). La proposizione dell’istanza sospende questo termine. Il termine riprende a decorrere quando l’ufficiale giudiziario comunica il verbale delle ricerche o quando l’istanza è respinta.
Cosa succede dopo la ricerca?
L’ufficiale giudiziario redige un unico verbale con i beni e i crediti trovati. Poi:
Dopo il pignoramento il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura nei termini di legge. Per il pignoramento presso terzi il termine è di trenta giorni.
E se la ricerca non trova nulla?
Il verbale negativo non estingue il credito. Il titolo resta valido e può essere usato più avanti, finché il credito non si prescrive. Un verbale negativo può anche servire a valutare altre strade, come l’azione revocatoria o l’insinuazione in una procedura concorsuale del debitore.
Cosa fare in pratica
- Verificare che il titolo sia davvero esecutivo e il precetto regolarmente notificato.
- Presentare l’istanza subito dopo i dieci giorni dal precetto.
- Tenere sotto controllo i termini che riprendono dopo il verbale.
Domande frequenti
DChi può chiedere la ricerca telematica?
RPuò chiederla il creditore che ha: un titolo esecutivo, ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo; un precetto già notificato; lasciato decorrere i dieci giorni del termine per adempiere (art. 482 c.p.c.).
DCosa è cambiato con la riforma Cartabia?
RPrima della riforma l'istanza andava sempre presentata al presidente del tribunale, che autorizzava la ricerca. Il d.lgs. 149/2022, per i procedimenti dal 28 febbraio 2023, ha spostato l'istanza direttamente all'ufficiale giudiziario. L'ufficio competente è quello del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
DQuanto costa e quanto tempo richiede?
RPer l'istanza si paga un contributo unificato di 43 euro. Si aggiungono i diritti dell'ufficiale giudiziario per ciascun debitore. I tempi dipendono dal carico dell'ufficio e dall'accesso alle banche dati.
DIl precetto scade mentre si attende la ricerca?
RNo. Il precetto perde efficacia se il pignoramento non inizia entro 90 giorni (art. 481 c.p.c.). La proposizione dell'istanza sospende questo termine. Il termine riprende a decorrere quando l'ufficiale giudiziario comunica il verbale delle ricerche o quando l’istanza è respinta.
Guide collegate
Tutte le guide: Diritto civile →
In sintesi
La ricerca telematica dei beni si chiede all’ufficiale giudiziario, con titolo esecutivo e precetto notificato. L’istanza sospende il termine di 90 giorni del precetto. Dopo il verbale i termini per indicare i beni e iscrivere a ruolo sono brevi e vanno rispettati.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 23 febbraio 2027. Non costituisce parere legale.