Quando un genitore o il coniuge ha favorito in vita un solo figlio o un terzo (con donazioni immobiliari, case pagate coi soldi dei genitori o bonifici bancari), la legge tutela i legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti) con l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.) e la collazione ereditaria (art. 737 c.c.). Prima di iniziare una causa ordinaria, la legge impone la Mediazione Civile Obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): sede privilegiata per ottenere in 60–90 giorni il conguaglio in denaro o l'accertamento dell'usucapione (art. 2643 n. 12-bis c.c.) con esenzione fiscale fino a € 100.000.
1. Caccia alle "Donazioni Invisibili" (Art. 809 c.c. e Art. 119 TUB)
Anche i bonifici bancari privi di causale liberale, i giroconti, le cointestazioni alimentate solo dal defunto e il pagamento del prezzo di un immobile intestato al figlio costituiscono donazioni indirette o nulle per difetto di forma (Cass. Sez. Unite n. 18725/2017) e vanno sommate nell'asse ereditario. Lo Studio acquisisce direttamente dagli istituti di credito gli estratti conto degli ultimi 10 anni ex art. 119 TUB.
2. Accordo di Usucapione e Divisione in Mediazione (Art. 2643 n. 12-bis c.c.)
Se possiedi in via esclusiva uti dominus un immobile ereditario o privo di titolo formale da oltre 20 anni (art. 1158 c.c.), oppure vuoi regolarizzare le quote tra fratelli, attiviamo il procedimento di mediazione innanzi agli Organismi accreditati di Napoli, Roma e Bari: il verbale di accordo è immediatamente trascrivibile in Conservatoria con esenzione dall'imposta di registro fino a € 100.000 (art. 17 D.Lgs. 28/2010).
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