Quali sono gli obblighi di informazione dell’agente immobiliare prima della sottoscrizione della proposta d’acquisto o del contratto preliminare?
Ai sensi dell’art. 1759, primo comma, del Codice Civile, il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Letta in combinato disposto con il canone della diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. e con la Legge n. 39/1989, tale norma impone all’agente immobiliare non solo di astenersi dal fornire informazioni non veritiere o non verificate, ma anche di comunicare tutte le circostanze ostative (quali difformità edilizie, assenza di agibilità, vincoli condominiali, ipoteche o pignoramenti) di cui sia a conoscenza o che avrebbe potuto rilevare dall’esame della documentazione con la normale diligenza professionale.
1. Contestazione della provvigione e verifica urbanistica e ipocatastale
Qualora l’inadempimento dell’obbligo informativo ex art. 1759 c.c. abbia indotto il cliente a sottoscrivere un impegno contrattuale pregiudizievole, lo Studio assiste la parte nella contestazione del diritto alla provvigione ex art. 1460 c.c. e nella domanda di risarcimento dei danni, coordinandosi con architetti, ingegneri e notai per le verifiche tecniche e ipotecarie sull’immobile.
Assistenza Legale e Coordinamento Tecnico Multidisciplinare
Lo Studio Legale Avv. Renato Giuseppe Fiorentino assiste privati, professionisti e imprese collaborando, ove la natura della pratica lo richieda, con una qualificata rete di consulenti tecnici di parte (medici legali, ingegneri cinematici e navali, architetti, commercialisti, revisori contabili e notai) per una compiuta istruttoria stragiudiziale e giudiziale.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017, al conferimento dell’incarico viene sottoposto un preventivo scritto recante la distinzione tra compenso professionale, spese forfettarie ed oneri fiscali e previdenziali di legge, oltre alle eventuali anticipazioni esenti.
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