Hai donato la casa a un figlio o a un nipote con un accordo semplice: «Ti dono la casa, tu mi assisti finché vivo». Poi l’assistenza non arriva. Si può tornare indietro? Dipende da come è scritta la donazione.
In 30 secondi
- Se nell’atto c’è un obbligo a carico di chi riceve, si chiama «modo» o «onere» (art. 793 c.c.).
- Chi ha donato può chiedere che l’obbligo sia rispettato.
- Riavere il bene è possibile solo se l’atto prevede la risoluzione per inadempimento.
- Una promessa fatta solo a voce, fuori dall’atto, di regola non basta.
Aggiornato il 13 ottobre 2026.
Che cos’è la donazione con obbligo
La donazione è un regalo. Chi dona non riceve nulla in cambio. Il donante può però aggiungere un peso a carico di chi riceve. La legge lo chiama «modo».
Il peso può essere vario. Per esempio pagare una somma a una terza persona, oppure mantenere un parente nella casa. Può essere anche l’assistenza al donante. Chi riceve deve rispettarlo, ma solo entro il valore di ciò che ha ricevuto (art. 793 c.c.). Se il bene vale poco, l’obbligo non può pesare di più.
Cosa puoi fare se l’obbligo non viene rispettato
Le strade dipendono dal testo dell’atto. Eccole in ordine.
- Chiedere di adempiere. Puoi chiedere per iscritto di rispettare l’obbligo. Se non succede nulla, puoi chiedere al giudice di imporlo.
- Chiedere la risoluzione. È possibile solo se l’atto la prevede in modo chiaro (art. 793 c.c.). In quel caso la donazione può essere sciolta e il bene può tornare al donante.
- Cercare un accordo. Si può cambiare l’impegno con un nuovo atto, per esempio un aiuto in denaro al posto dell’assistenza.
Dopo la morte del donante, la legge dà alcuni poteri anche agli eredi. Chi può agire e quando: verifica la norma vigente.
Perché la promessa a voce di solito non basta
La donazione di una casa si fa dal notaio, con atto pubblico e due testimoni (art. 782 c.c.). Quello che conta è ciò che è scritto nell’atto. Una frase detta in famiglia, senza prove, è difficile da dimostrare. Per questo il primo passo è sempre leggere l’atto.
Non confondere questa figura con altri strumenti. Se uno dei due si impegna a dare assistenza e l’altro un bene, si può parlare di un contratto diverso. Ne abbiamo parlato nella guida sul contratto di assistenza vitalizia. Le regole sono diverse da quelle della donazione.
Come si prova che l’assistenza mancava
Chi agisce deve dimostrare cosa era previsto e cosa non è stato fatto. Aiutano i documenti semplici: messaggi, ricevute di spese sostenute da altri, referti, testimonianze di chi ha visto la situazione. Un diario con le date, scritto mentre i fatti accadono, è più credibile di un ricordo di anni dopo.
Conta anche cosa dice l’atto sulla misura dell’assistenza. Una frase vaga, come «mi assisterà», lascia molti dubbi. Una frase precisa, con tempi e modi, rende la prova più semplice.
E la revoca per ingratitudine?
È un altro rimedio. Riguarda comportamenti gravi del donatario verso il donante, come l’ingiuria grave. Ha termini brevi e una prova rigorosa. Non coincide con il semplice mancato rispetto di un obbligo. Trovi i dettagli nella guida sulla revocazione della donazione.
Cosa conviene fare prima di donare
- Scrivi l’obbligo in modo preciso: cosa, quanto spesso, per quanto tempo.
- Chiedi al notaio di inserire la clausola di risoluzione, se vuoi poterla usare.
- Valuta se la donazione è lo strumento giusto. A volte un altro contratto è più adatto.
- Pensa agli altri figli: la donazione può incidere sulla loro quota di legittima.
Caso frequente
Caso frequente · Un problema che capita spesso
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Una madre vedova dona l’appartamento alla figlia. Nell’atto è scritto che la figlia la assisterà finché vive. Dopo due anni la figlia si trasferisce in un’altra città e l’assistenza si riduce a qualche telefonata. La madre si chiede se può riavere la casa.
La risposta dipende dall’atto. Se non prevede la risoluzione, la strada è chiedere che l’obbligo sia rispettato. Se la clausola c’è, si può valutare di chiedere lo scioglimento. In ogni caso conviene prima una richiesta scritta, con le prove dell’assistenza promessa e di quella mancata.
Domande frequenti
Se il donatario non assiste, posso riprendermi la casa?
Solo se l’atto prevede la risoluzione per inadempimento del modo. Altrimenti puoi chiedere che l’obbligo sia rispettato. Verifica la norma vigente e il testo dell’atto.
Basta una scrittura privata tra me e mio figlio?
Per la donazione di una casa serve l’atto pubblico dal notaio con due testimoni. Una scrittura privata da sola non è la forma richiesta. Valuta il tuo documento con un avvocato.
Posso chiedere i soldi al posto dell’assistenza?
Dipende da cosa dice l’atto. Spesso si cerca un accordo nuovo, scritto con precisione, che sostituisca l’impegno originale.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Chiedere che l’obbligo previsto nell’atto sia rispettato.
- Chiedere la risoluzione, se l’atto la prevede.
- Trovare un accordo nuovo e scritto.
Quale conviene di solito e perché
Di solito conviene partire da una richiesta scritta e da un accordo. Costa meno tempo di una causa e può chiarire gli impegni. Se l’accordo non arriva, la strada dipende dall’atto: senza clausola di risoluzione, si chiede il rispetto dell’obbligo. Dipende dal caso.
Cosa fare subito
- Procurati la copia dell’atto di donazione e leggi la parte sull’obbligo.
- Annota con le date cosa era stato promesso e cosa è stato fatto.
- Invia una richiesta scritta e conserva la prova dell’invio.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Conserva messaggi, ricevute e referti che mostrano l’assistenza data o mancata.
- Non riprenderti le chiavi o il possesso della casa da solo: prima chiarisci cosa dice l’atto.
- Prima di donare, fai scrivere con precisione l’obbligo e, se serve, la clausola di risoluzione.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con i documenti inviati online, e ti consegna un preventivo scritto prima dell’incarico. Il primo incontro si svolge in italiano; ricevo su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.
Fonti: Normattiva. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.