Per i danni causati dalla circolazione di un’unità da diporto si applica l’art. 2054 del codice civile e il termine di prescrizione è di due anni (art. 40 Codice della nautica da diporto). Se il natante non è identificato o non è assicurato, può intervenire il Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283 Codice delle assicurazioni).
Un bagnante o un sub colpito da una barca in movimento subisce spesso lesioni gravi. Questa guida spiega a chi chiedere il risarcimento. Le norme sono state lette su Normattiva il 27 ottobre 2026.
Chi risponde
- Il conducente risponde del danno prodotto dalla circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo (art. 2054, comma 1 c.c.).
- Il proprietario risponde in solido con il conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, comma 3). Il locatario risponde in solido con il proprietario (art. 40, comma 2 del Codice della nautica).
- L’assicurazione: la responsabilità civile verso terzi per le unità da diporto è coperta dall’assicurazione obbligatoria (art. 41), e il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore, entro i massimali (art. 144 Codice delle assicurazioni).
Se il natante scappa o non è assicurato
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dai natanti per cui c’è obbligo di assicurazione quando il natante non è identificato oppure non risulta assicurato (art. 283, comma 1). Se il natante non è identificato, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona, e per i danni gravi anche alle cose oltre 500 euro (art. 283, comma 2).
I tempi
Il termine di prescrizione è di due anni (art. 40 Codice della nautica, che richiama l’art. 2947, comma 2 c.c.). Non aspettare: conta dal giorno del fatto.
La soluzione migliore per te
- Subito: fatti visitare e conserva referti e foto delle ferite. Annota targa o nome della barca, ora e luogo.
- Entro pochi giorni: segnala il fatto alla Capitaneria e chiedi i dati dell’assicurazione.
- Poi: richiesta scritta all’assicuratore. Se il natante è sconosciuto, valuta la richiesta al Fondo.
Nessuna strada garantisce un esito.
- Individuare conducente, proprietario e assicurazione.
- Valutare con un medico legale il danno alla persona.
- Calcolare il termine di due anni e inviare la richiesta di risarcimento.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per agire?
Due anni dal giorno del fatto, secondo l’art. 40 del Codice della nautica da diporto.
E se il natante non si ferma?
Puoi rivolgerti al Fondo di garanzia per le vittime della strada, per i danni alla persona (art. 283).
Leggi anche: Fondo vittime della strada, incidenti con la moto d’acqua, assicurazione RC nautica.
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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