Quali regole disciplinano la determinazione del compenso dell’avvocato e delle spese tecniche nelle pratiche di risarcimento danni?
L’ordinamento forense (art. 13 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e Legge n. 124/2017) e il Codice Deontologico Forense (artt. 25, 27 e 29 CDF) stabiliscono che la pattuizione dei compensi è libera e avviene per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per singole fasi o a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, fermo restando il divieto del patto di quota lite (art. 13, comma 4, L. 247/2012) con cui l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
1. Chiarezza contrattuale e rimborso delle spese legali e peritali da parte del soccombente
Nelle procedure stragiudiziali di risarcimento danni da circolazione stradale (artt. 148 e 149 Cod. Ass.) e nei giudizi di responsabilità civile, le spese di assistenza legale e i costi documentati per le consulenze tecniche medico-legali di parte costituiscono una componente del danno emergente ex art. 1223 c.c. posta a carico del responsabile civile o della compagnia assicurativa nei limiti di congruità e necessità.
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017, al conferimento dell’incarico viene sottoposto un preventivo scritto recante la distinzione tra compenso professionale, spese forfettarie ed oneri fiscali e previdenziali di legge, oltre alle eventuali anticipazioni esenti.
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