Nel recupero dei crediti commerciali tra imprese (B2B) e dei crediti professionali o risarcitori di importo rilevante, il fattore decisivo è la rapidità con cui si individuano e si bloccano i conti correnti e i flussi di cassa attivi del debitore. Il codice di rito mette oggi a disposizione del creditore due strumenti ad altissima efficacia: il sequestro conservativo ante causam (art. 671 c.p.c. su Normattiva) e la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c., ulteriormente snellita dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164).
1. Quando bloccare subito i beni del debitore col Sequestro Conservativo (Art. 671 c.p.c.)
Se non disponi ancora di un titolo esecutivo (o se il tuo decreto ingiuntivo non è stato concesso con provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.) e temi che durante la causa il debitore disperda la liquidità o venda gli immobili, puoi chiedere al Giudice il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti del debitore fino a concorrenza del valore del tuo credito.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il requisito del periculum in mora (fondato timore di perdere la garanzia del credito) può essere dimostrato sia attraverso indici oggettivi (incapienza del patrimonio netto rispetto all’esposizione debitoria emergente dai bilanci depositati), sia attraverso indici soggettivi (messa in vendita di asset, chiusura di unità locali, protesti). Nei casi più urgenti, il Giudice può emettere il provvedimento con decreto motivato inaudita altera parte (art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.), congelando i conti bancari prima ancora che il debitore ne venga informato.
2. Come funzionano le Indagini Telematiche in Anagrafe Tributaria (Art. 492-bis c.p.c.)
Quando invece possiedi già un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo esecutivo, sentenza, verbale di conciliazione, assegno o cambiale), notificato l’atto di precetto (o anche prima del decorso dei 10 giorni se autorizzato dal Presidente del Tribunale per pericolo nel ritardo ex art. 492-bis, comma 2, c.p.c.), l’istanza all’Ufficiale Giudiziario attiva l’interrogazione telematica diretta delle banche dati pubbliche (Anagrafe Tributaria, Archivio dei Rapporti Finanziari e INPS).
Questo consente di conoscere con precisione:
- Tutti gli istituti di credito, conti correnti, conti deposito e dossier titoli intestati al debitore;
- I clienti e committenti abituali della società debitrice (emergenti dalle dichiarazioni fiscali e dalle certificazioni uniche), presso i quali notificare un pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) per intercettare i pagamenti delle fatture attive prima che entrino nella disponibilità del debitore;
- I datori di lavoro, gli enti pensionistici e i conduttori di immobili locati.
3. Caso Pratico di Studio
Il caso: Un’impresa fornitrice di impianti vanta un credito insoluto di 95.000 euro verso una società appaltatrice i cui conti bancari ordinari risultano costantemente in rosso per utilizzo di fidi.
La strategia esecutiva: Ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. sulla base del contratto e dei documenti di trasporto firmati, tramite l’accesso ex art. 492-bis c.p.c. all’Anagrafe Tributaria vengono individuati i tre principali committenti privati per i quali la debitrice sta eseguendo lavori in corso. Il pignoramento presso terzi notificato direttamente ai tre committenti blocca i crediti maturati sugli stati di avanzamento lavori, consentendo l’integrale assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c.
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Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Conserva fatture, ordini, documenti di trasporto e solleciti: la prova scritta del credito è il punto di partenza.
- Non attendere troppo con le azioni di recupero: il tempo può ridurre le possibilità di individuare beni e liquidità.
- Raccogli visure, bilanci e informazioni sul debitore e sui suoi clienti, prima di valutare la strategia.
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