Un figlio minorenne non accetta l’eredità da solo: la accetta per lui il genitore che lo rappresenta, e solo con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.). Prima serve l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320, terzo comma, c.c.). La dichiarazione si fa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale e va seguita dall’inventario.
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Per i minori l’eredità si accetta solo con beneficio d’inventario. Il genitore deve prima chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare, poi rendere la dichiarazione davanti a un notaio o in cancelleria e far redigere l’inventario. Dopo la riforma Cartabia alcune autorizzazioni per gli atti che riguardano minori o beni ereditari può rilasciarle il notaio. Se l’inventario manca, il figlio ha un anno dalla maggiore età per farlo.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Il figlio minorenne può accettare l’eredità da solo?
No. Il minore non può compiere da solo l’accettazione: la dichiarazione la rende per lui il suo rappresentante legale, di regola il genitore o i genitori. La Cassazione a Sezioni Unite parla infatti di «dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore» (sentenza n. 31310 del 6 dicembre 2024).
Spesso il genitore che rappresenta il figlio è anche lui chiamato alla stessa eredità. Se tra genitore e figlio ci sono interessi in contrasto, la situazione va valutata con attenzione prima di firmare [DA VERIFICARE – nomina del curatore speciale in caso di conflitto di interessi: norma non letta in questa sessione].
Perché per il minore serve il beneficio d’inventario?
Perché la legge non permette che un minore accetti «a scatola chiusa». La Cassazione lo ricorda partendo dall’art. 471 c.c., «secondo cui per i minori e per gli interdetti l’eredità deve essere accettata con beneficio di inventario».
Il beneficio d’inventario limita la responsabilità del figlio per i debiti ereditari: nelle parole delle Sezioni Unite, chi rispetta le regole sull’inventario «usufruirà del beneficio che limita la sua responsabilità». Come funziona in generale lo spieghiamo nella guida su accettazione con beneficio d’inventario.
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Richiedi una consulenzaCosa deve autorizzare il giudice tutelare?
L’accettazione dell’eredità in nome del figlio. Le Sezioni Unite richiamano «la previsione dell’art. 320, comma 3, cod. civ., che sottopone l’accettazione dell’eredità del minore alla autorizzazione del giudice tutelare» e aggiungono che «la necessità della preventiva autorizzazione» conferma che l’atto produce effetti nella sfera del minore.
In pratica il genitore presenta un’istanza al giudice tutelare, indicando l’eredità, i beni e i debiti conosciuti, e attende l’autorizzazione prima di rendere la dichiarazione [DA VERIFICARE – testo vigente dell’art. 320 c.c. e modalità del ricorso: Normattiva non consultabile in questa sessione]. Anche gli atti successivi sui beni ereditati dal figlio, come la vendita di una casa, richiedono di regola un’autorizzazione.
Dopo la riforma Cartabia l’autorizzazione può darla il notaio?
Per molti atti sì. L’art. 21 del d.lgs. 149/2022 prevede che «le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante».
Il notaio può farsi assistere da consulenti e assumere informazioni, ad esempio presso i parenti del minore o, per i beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario. L’autorizzazione è comunicata alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero, può essere impugnata e acquista efficacia «decorsi venti giorni» dalle comunicazioni senza che sia stato proposto reclamo. Restano invece riservate al giudice le autorizzazioni «per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale».
Se l’autorizzazione notarile valga anche per la sola dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, oppure soltanto per gli atti di disposizione successivi (come la vendita della casa ereditata), è un punto da verificare caso per caso con il notaio [DA VERIFICARE – applicabilità dell’art. 21 d.lgs. 149/2022 all’accettazione beneficiata].
Come si fa la dichiarazione di accettazione?
Si rende davanti a un notaio o in tribunale. Le Sezioni Unite ricordano che, per l’art. 484 c.c., «l’accettazione beneficiata si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale».
Alla dichiarazione deve seguire l’inventario, cioè l’elenco dei beni e dei debiti del defunto. È l’inventario che permette di sapere che cosa il figlio sta ereditando e di tenere distinti, a tutela del minore, il patrimonio ereditato e quello personale [DA VERIFICARE – termini e modalità dell’inventario, artt. 484 ss. c.c., non letti su Normattiva].
Cosa succede se l’inventario non viene fatto?
Il figlio è comunque erede, ma ha un anno dalla maggiore età per mettersi in regola. L’art. 489 c.c., come riportato dalla Cassazione, stabilisce che «i minori non si intendono decaduti dal beneficio di inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età».
Le Sezioni Unite (n. 31310/2024) hanno chiarito che la dichiarazione resa dal genitore, «anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede», e rende priva di efficacia la rinuncia fatta dopo i diciotto anni. Se l’inventario viene fatto entro l’anno, il beneficio resta; altrimenti il figlio «sarà considerato erede puro e semplice». Questa decisione l’abbiamo commentata in dettaglio nell’articolo Eredità accettata per un figlio minorenne: a 18 anni si può ancora rinunciare?
E se per il figlio conviene rinunciare?
Se l’eredità è chiaramente passiva, si può valutare la rinuncia in nome del minore, anch’essa soggetta ad autorizzazione [DA VERIFICARE – disciplina della rinuncia per il minore, art. 320 c.c., testo non letto in questa sessione]. La scelta tra accettare con beneficio d’inventario e rinunciare va fatta solo dopo aver ricostruito, per quanto possibile, beni e debiti del defunto.
Gli effetti della rinuncia e a chi passa la quota li spieghiamo nella guida Rinuncia all’eredità: come si fa e cosa bisogna evitare.
Cosa fare, passo per passo
- 1Raccogliere atto di morte, testamento e notizie su beni e debiti
- 2Valutare se accettare con beneficio o rinunciare
- 3Chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare (o, per gli atti previsti, al notaio)
- 4Rendere la dichiarazione dal notaio o in cancelleria
- 5Far redigere l’inventario e conservarne copia per il figlio
Dalla pratica dello studio
[DA COMPLETARE – 2-3 righe di prassi reale dello studio, scritte o confermate da Renato; senza dati di clienti né esiti]
Domande frequenti
DUn figlio minorenne può accettare l’eredità da solo?
RNo. La dichiarazione la rende per lui il rappresentante legale, di regola il genitore, e solo con beneficio d’inventario: per l’art. 471 c.c., come ricorda la Cassazione, per i minori l’eredità deve essere accettata con beneficio di inventario.
DServe l’autorizzazione del giudice per accettare l’eredità del figlio?
RSì. Le Sezioni Unite (n. 31310/2024) richiamano l’art. 320, comma 3, c.c., che sottopone l’accettazione dell’eredità del minore all’autorizzazione del giudice tutelare.
DDopo la riforma Cartabia può autorizzare il notaio?
RPer gli atti pubblici e le scritture private autenticate in cui interviene un minore o che riguardano beni ereditari, l’art. 21 del d.lgs. 149/2022 consente che l’autorizzazione sia rilasciata dal notaio rogante, su richiesta scritta. Restano al giudice, tra l’altro, le autorizzazioni a promuovere, rinunciare o transigere giudizi e a continuare un’impresa commerciale.
DDove si fa la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario?
RDavanti a un notaio o al cancelliere del tribunale: per l’art. 484 c.c., come riportato dalla Cassazione, l’accettazione beneficiata si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale.
DCosa succede se il genitore ha accettato ma non ha fatto l’inventario?
RIl figlio è erede. Per l’art. 489 c.c. non decade dal beneficio se non al compimento di un anno dalla maggiore età: se fa l’inventario entro quel termine conserva il beneficio, altrimenti è considerato erede puro e semplice (Cass. Sez. Un. n. 31310/2024).
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In sintesi
Per un figlio minorenne l’eredità si accetta solo con beneficio d’inventario, tramite il genitore, dopo l’autorizzazione del giudice tutelare; per gli atti previsti dall’art. 21 d.lgs. 149/2022 l’autorizzazione può darla il notaio. Dopo la dichiarazione va fatto l’inventario: se manca, il figlio ha un anno dalla maggiore età per provvedere.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il [data di pubblicazione]. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Accettare l’eredità per tuo figlio con beneficio d’inventario, dopo l’autorizzazione.
- Rinunciare in nome del minore, anche questa con autorizzazione, se l’eredità è chiaramente passiva.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. Per un minore l’accettazione è possibile solo con beneficio d’inventario, che limita la responsabilità per i debiti. La rinuncia si valuta quando l’eredità è chiaramente passiva. La scelta va fatta dopo aver ricostruito, per quanto possibile, beni e debiti del defunto. Se accetti, ricorda che dopo la dichiarazione serve l’inventario.
Cosa fare subito
- Raccogli atto di morte, testamento e notizie su beni e debiti.
- Chiedi l’autorizzazione al giudice tutelare o, per gli atti previsti, al notaio.
- Fai redigere l’inventario e conservane copia per tuo figlio.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Non firmare la dichiarazione prima di avere l’autorizzazione: va chiesta prima di rendere l’accettazione.
- Se tu stesso sei chiamato alla stessa eredità di tuo figlio, valuta con attenzione la situazione prima di firmare: gli interessi potrebbero non coincidere.
- Segna la data della maggiore età di tuo figlio: se l’inventario manca, ha un anno da quella data per provvedere.
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