Quando un genitore dona la nuda proprietà della casa e si riserva l’usufrutto, alla sua morte l’usufrutto si estingue. Nel calcolo della legittima e nella collazione la casa conta quindi, di regola, per il valore della piena proprietà al momento della morte. Se però l’usufrutto era riservato anche al coniuge e questo sopravvive, conta solo il valore della nuda proprietà (Cass., sez. II, n. 18211/2020; Cass., sez. II, ord. 6 ottobre 2023, n. 28202).
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La casa donata con riserva di usufrutto conta, alla morte del donante, per il valore della piena proprietà. Se l’usufrutto prosegue a favore del coniuge superstite, conta solo la nuda proprietà. Il valore si calcola alla data della morte, non a quella della donazione.
Da ricordare
18 dicembre 2025
dieci anni
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Perché si dona con riserva di usufrutto?
Il genitore trasferisce la casa ai figli ma continua ad abitarla o a darla in affitto fino alla morte. Alla sua morte l’usufrutto si estingue e il figlio diventa pieno proprietario senza un nuovo atto. È una scelta frequente, ma non mette la casa al riparo dalle regole sulla legittima.
A quale data si calcola il valore?
Alla data di apertura della successione. Per la riunione fittizia si considera il valore dei beni donati al momento della morte (art. 556 c.c.). Anche nella collazione il valore si riferisce a quel momento (art. 747 c.c.). Non conta il valore indicato nell’atto di donazione, che può essere di molti anni prima.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaConta la nuda proprietà o la piena proprietà?
Se l’usufrutto era riservato solo al donante, alla sua morte il figlio ha la piena proprietà: si conta quindi il valore pieno. La Cassazione (n. 18211/2020) lo ha affermato anche per l’usufrutto congiuntivo quando il coniuge è morto prima del donante. Se invece l’usufrutto era riservato ai due coniugi con diritto di accrescimento e il coniuge sopravvive, si conta solo la nuda proprietà (ord. n. 28202/2023), perché il figlio non ha ancora il pieno godimento.
Esempio numerico
Un padre vedovo con due figli, A e B, ha donato ad A la nuda proprietà di una casa, riservandosi l’usufrutto e dispensando A dalla collazione. Con il testamento lascia gli altri suoi beni ai due figli in parti uguali. Non ci sono debiti. Alla morte del padre (cifre arrotondate per chiarezza):
Senza la dispensa il risultato sarebbe diverso: tra i figli opererebbe la collazione (artt. 737 e seguenti c.c.), che non si limita a tutelare la legittima ma mira alla parità delle quote ereditarie. Con quote uguali, la divisione tenderebbe a dare a ciascun figlio la metà della massa, cioè 180.000 euro. Come si realizza la parità quando la casa vale più dei beni rimasti dipende dal caso concreto e va valutato sui documenti.
Imputazione e collazione: che differenza c'è?
Sono due operazioni distinte. L’imputazione dell’art. 564 c.c. riguarda il legittimario che chiede la riduzione: deve calcolare nella sua legittima le donazioni e i legati già ricevuti dal defunto, salvo dispensa espressa. Serve a stabilire se e quanto la legittima è stata lesa.
La collazione degli artt. 737 e seguenti c.c. opera invece nella divisione tra figli, loro discendenti e coniuge che siano coeredi: le donazioni ricevute si conferiscono alla massa da dividere, in natura o per imputazione del loro valore (art. 746 c.c. per gli immobili). Serve a ristabilire la proporzione tra le quote ereditarie. La dispensa dalla collazione non ha effetto oltre la quota disponibile (art. 737 c.c.).
Cosa cambia con la legge 182/2025?
Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025, se A ha venduto la casa, B non può più chiederla a chi l’ha comprata: ha un credito in denaro verso A (nuovi artt. 561 e 563 c.c., legge 2 dicembre 2025, n. 182). La riduzione verso il donatario resta possibile.
La donazione con riserva di usufrutto evita la collazione?
No. La donazione a un figlio è soggetta a collazione, salvo dispensa espressa del donante (art. 737 c.c.). Anche con la dispensa la donazione conta nel calcolo della legittima. La dispensa ha effetto solo nei limiti della quota disponibile.
Riferimenti normativi
- Artt. 536, 537, 555, 556, 564 c.c. (legittima, riunione fittizia, riduzione e imputazione)
- Artt. 737, 746, 747 c.c. (collazione e valore)
- Artt. 978 e 979 c.c. (usufrutto)
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44 (artt. 561-563 c.c.)
Quando chiedere una consulenza
Chi ritiene lesa la propria legittima ha dieci anni dall’apertura della successione per chiedere la riduzione. La stima della casa al giorno della morte è il primo passo e richiede documenti catastali e urbanistici. Conviene quindi far verificare i conteggi presto, prima di firmare la dichiarazione di successione o accordi con gli altri eredi. Lo studio riceve a Napoli, Roma e Bari e anche in videochiamata.
Domande frequenti
DPerché si dona con riserva di usufrutto?
RIl genitore trasferisce la casa ai figli ma continua ad abitarla o a darla in affitto fino alla morte. Alla sua morte l'usufrutto si estingue e il figlio diventa pieno proprietario senza un nuovo atto. È una scelta frequente, ma non mette la casa al riparo dalle regole sulla legittima.
DA quale data si calcola il valore?
RAlla data di apertura della successione. Per la riunione fittizia si considera il valore dei beni donati al momento della morte (art. 556 c.c.). Anche nella collazione il valore si riferisce a quel momento (art. 747 c.c.). Non conta il valore indicato nell'atto di donazione, che può essere di molti anni prima.
DConta la nuda proprietà o la piena proprietà?
RSe l'usufrutto era riservato solo al donante, alla sua morte il figlio ha la piena proprietà: si conta quindi il valore pieno. La Cassazione (n. 18211/2020) lo ha affermato anche per l'usufrutto congiuntivo quando il coniuge è morto prima del donante.
DImputazione e collazione: che differenza c'è?
RSono due operazioni distinte. L'imputazione dell'art. 564 c.c. riguarda il legittimario che chiede la riduzione: deve calcolare nella sua legittima le donazioni e i legati già ricevuti dal defunto, salvo dispensa espressa. Serve a stabilire se e quanto la legittima è stata lesa.
Guide collegate
Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →
In sintesi
La casa donata con riserva di usufrutto conta, alla morte del donante, per il valore della piena proprietà. Se l’usufrutto prosegue a favore del coniuge superstite, conta solo la nuda proprietà. Il valore si calcola alla data della morte, non a quella della donazione.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
- Codice civile, art. 537 – Normattiva
- Codice civile, art. 555 – Normattiva
- Codice civile, art. 556 – Normattiva
- Codice civile, art. 564 – Normattiva
- Codice civile, art. 737 – Normattiva
- Codice civile, art. 747 – Normattiva
- Agenzia delle Entrate – Dichiarazione di successione
- Agenzia delle Entrate – Successioni: normativa e prassi
- Ministero della Giustizia – Mediazione civile
- Normattiva – il portale della legge vigente
- Corte Suprema di Cassazione
- Gazzetta Ufficiale
Contenuto informativo aggiornato il 26 marzo 2027. Non costituisce parere legale.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Far stimare la casa al giorno della morte del donante e verificare i conteggi della legittima.
- Chiedere la riduzione, se la legittima risulta lesa.
- Valutare l’accordo con gli altri eredi in sede di divisione.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. Il primo passo indicato dall’articolo è la stima della casa alla data di apertura della successione, perché da quel valore dipende tutto il calcolo. Se l’usufrutto prosegue a favore del coniuge superstite conta la nuda proprietà, altrimenti la piena proprietà. Solo dopo i conteggi si capisce se conviene un accordo o la riduzione.
Cosa fare subito
- Raccogli l’atto di donazione e i documenti catastali e urbanistici della casa.
- Segna la data della morte e i dieci anni per la riduzione.
- Fai verificare i conteggi prima di firmare la dichiarazione di successione o accordi con gli altri eredi.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Controlla se nell’atto di donazione c’è la dispensa dalla collazione: cambia il risultato.
- Chiarisci se l’usufrutto era riservato solo al donante o anche al coniuge.
- Non basarti sul valore indicato nell’atto: conta il valore alla data della morte.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con i documenti inviati online, e ti consegna un preventivo scritto prima dell’incarico. Il primo incontro si svolge in italiano; ricevo su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.