Legge Pinto · Guida pratica
Legge Pinto nel processo penale: indennizzo per imputato e parte civile
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Patrocinante in Cassazione · Aggiornato alle novità normative di ottobre 2026 · Lettura 5 min
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Anche nel processo penale chi ha subito una durata irragionevole può chiedere l’equa riparazione: oltre 3 anni in primo grado, 2 in appello, 1 in Cassazione, salvo definizione in 6 anni (art. 2 l. 89/2001). Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2021 la mancata istanza di accelerazione non rende più inammissibile la domanda.
Serve l’istanza di accelerazione per chiedere l’indennizzo?
No. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 175/2021, ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 1, della legge 89/2001 in relazione all’art. 1-ter, comma 2, cioè la regola che rendeva inammissibile la domanda senza istanza di accelerazione nel processo penale.
L’istanza resta un diritto dell’imputato e delle altre parti (art. 1-ter, comma 2), ma non è più una condizione per l’indennizzo. Nella causa civile, invece, i rimedi preventivi restano rilevanti: legga la guida sui rimedi preventivi nella causa civile.
Da quando si contano gli anni nel processo penale?
Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, oppure quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (art. 2, comma 2-bis).
Non si parte quindi dalla data del reato né dalla semplice denuncia. Non si contano i periodi di sospensione né il tempo tra l’inizio del termine per impugnare e l’impugnazione (comma 2-quater).
L’indennizzo spetta anche se sono stato condannato o il reato è prescritto?
La condanna non esclude di per sé l’indennizzo: la legge guarda alla durata, e l’esito del processo incide sulla misura (art. 2-bis, comma 2).
Per la prescrizione la regola è diversa: se è dichiarata la prescrizione del reato, il pregiudizio dell’imputato si presume insussistente, salvo prova contraria (art. 2, comma 2-sexies, lett. a). La stessa presunzione vale per la parte contumace (lett. b). In questi casi serve dimostrare il danno concreto.
Quanto spetta e entro quando va chiesto?
Di regola da 400 a 800 euro per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il termine ragionevole, con possibili aumenti e riduzioni (art. 2-bis). Il giudice considera anche la natura degli interessi coinvolti.
La domanda si propone entro sei mesi da quando la decisione è divenuta definitiva, oppure anche durante il processo, se il termine ragionevole è già superato (art. 4).
Cosa fare subito
- Recuperi l’atto con cui ha assunto la qualità di imputato o parte civile, o l’avviso di conclusione delle indagini.
- Chieda la sentenza con l’attestazione di irrevocabilità.
- Annoti la data di irrevocabilità: da lì decorrono i sei mesi.
- Raccolga i verbali dei rinvii, per individuare quelli imputabili alla difesa.
Cosa non fare
- Non dia per scontato che una condanna escluda l’indennizzo.
- Non calcoli la durata dalla data del fatto o della denuncia.
- Non lasci scadere i sei mesi dalla definitività.
- Non trascuri la presunzione in caso di prescrizione: va superata con prove.
Documenti utili per il primo colloquio
- avviso di conclusione delle indagini o primo atto da imputato;
- eventuale atto di costituzione di parte civile;
- sentenze di tutti i gradi, con attestazione di irrevocabilità;
- verbali di udienza o storico del fascicolo.
Domande frequenti
Serve aver chiesto l’accelerazione del processo penale?
No: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2021 la mancata istanza di accelerazione non rende inammissibile la domanda.
Da quando si calcola la durata per la parte civile?
Dall’assunzione della qualità di parte civile (art. 2, comma 2-bis, l. 89/2001).
Se il reato si prescrive, ho diritto all’indennizzo?
Il pregiudizio dell’imputato si presume insussistente, salvo prova contraria (art. 2, comma 2-sexies, lett. a): occorre dimostrare il danno.
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Fonti: legge 24 marzo 2001, n. 89, artt. 1-ter, 2, 2-bis e 4; Corte cost., sent. n. 175/2021, come riportata su Normattiva. Testo vigente su Normattiva consultato il 22 ottobre 2026. Contenuto informativo: non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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