Legge Pinto · Guida pratica
Calcolo dell’indennizzo Legge Pinto: importi, aumenti del 20% e 40% e riduzioni
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Patrocinante in Cassazione · Aggiornato alle novità normative di ottobre 2026 · Lettura 5 min
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L’indennizzo Pinto è di regola tra 400 e 800 euro per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre la durata ragionevole. Può crescere fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% dopo il settimo; può diminuire con molte parti o rigetto integrale, e non supera il valore della causa (art. 2-bis l. 89/2001).
Quanto vale ogni anno di ritardo?
Di regola tra 400 e 800 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole (art. 2-bis, comma 1). Una frazione fino a sei mesi non si conta.
Il termine ragionevole è di 3 anni in primo grado, 2 in appello e 1 in Cassazione; è comunque rispettato se il giudizio si chiude in modo irrevocabile in 6 anni (art. 2, commi 2-bis e 2-ter). Per esecuzioni e procedure concorsuali i termini sono 3 e 6 anni.
Quando spettano gli aumenti del 20% e del 40%?
La somma può essere aumentata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per quelli successivi al settimo (art. 2-bis, comma 1). È una facoltà del giudice, non un automatismo.
Esempio indicativo
Causa durata 14 anni con termine ragionevole di 6: ritardo di 8 anni. Con una base di 500 euro, applicando gli aumenti massimi agli anni di ritardo dal 4° al 7° (fino a 600 euro) e all’8° (fino a 700 euro): 1.500 + 2.400 + 700 = 4.600 euro. Il risultato dipende dalla valutazione del giudice e dal modo in cui applica gli aumenti.
In quali casi l’indennizzo si riduce?
- Molte parti: fino al 20% in meno oltre le dieci parti e fino al 40% oltre le cinquanta (comma 1-bis).
- Rigetto integrale delle Sue richieste nel processo presupposto: fino a un terzo in meno (comma 1-ter).
- Giudizi riuniti della stessa parte: un solo indennizzo, aumentabile fino al 20% per ciascun ricorso riunito su istanza di parte (comma 1-quater).
- Tetto: l’indennizzo non supera il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato (comma 3).
Quando l’indennizzo è escluso o il danno si presume assente?
Non spetta, tra l’altro, a chi ha agito o resistito sapendo di avere torto, e negli altri casi di abuso dei poteri processuali (art. 2, comma 2-quinquies).
Il danno si presume insussistente, salvo prova contraria, in caso di prescrizione del reato per l’imputato, contumacia, estinzione del processo per rinuncia o inattività e in altri casi indicati dalla legge (comma 2-sexies), oppure quando il ritardo ha portato vantaggi patrimoniali pari o superiori all’indennizzo (comma 2-septies).
Cosa considera il giudice per fissare la cifra?
L’esito del processo, il comportamento del giudice e delle parti, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa anche rispetto alle condizioni personali della parte (art. 2-bis, comma 2). Per questo nel ricorso conviene documentare quanto la causa contava per Lei.
Cosa fare subito
- Ricostruisca le date di inizio e fine di ogni grado.
- Escluda i periodi di sospensione e i tempi per impugnare.
- Documenti l’importanza personale ed economica della causa.
- Verifichi il valore della causa per il tetto di legge.
Cosa non fare
- Non conti le frazioni fino a sei mesi come anno intero.
- Non dia per scontati gli aumenti: sono facoltativi.
- Non dimentichi le presunzioni di danno assente.
- Non lasci scadere i sei mesi dalla definitività.
Documenti utili per il primo colloquio
- atti introduttivi e sentenze di tutti i gradi;
- attestazione del passaggio in giudicato;
- storico del fascicolo con rinvii e sospensioni;
- documenti sul valore e sull’importanza della causa.
Domande frequenti
Come si conta la frazione di anno?
Si computa come anno intero solo la frazione superiore a sei mesi (art. 2-bis, comma 1, l. 89/2001).
Se ho perso la causa ho diritto all’indennizzo?
Sì, ma in caso di integrale rigetto delle Sue richieste la somma può essere ridotta fino a un terzo (art. 2-bis, comma 1-ter).
L’indennizzo può superare il valore della causa?
No: non può superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice (art. 2-bis, comma 3).
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Fonti: legge 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2, 2-bis e 4. Testo vigente su Normattiva consultato il 22 ottobre 2026. Contenuto informativo: non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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