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- La regola è l’affidamento condiviso: i figli restano affidati a entrambi i genitori e le decisioni più importanti si prendono insieme (art. 337-ter c.c.).
- L’affidamento esclusivo è l’eccezione: il giudice lo dispone solo con un provvedimento motivato, se l’affidamento all’altro genitore sarebbe contrario all’interesse del figlio (art. 337-quater c.c.).
- Il mantenimento non si calcola con una formula fissa: il giudice guarda alle esigenze del figlio, al tenore di vita, ai tempi con ciascun genitore e alle risorse di entrambi.
Aggiornato il 15 ottobre 2026. Ogni caso va valutato sui documenti: questa guida è informativa.
Quando una coppia con figli si separa, le due domande che arrivano subito sono sempre le stesse: con chi vivranno i bambini e chi paga cosa. Molti genitori confondono l’affidamento (chi decide e come si esercita la responsabilità genitoriale) con la collocazione (dove i figli vivono abitualmente) e con il mantenimento (il contributo economico). Sono tre cose diverse, e il giudice le decide guardando sempre all’interesse del minore.
Affidamento condiviso: la regola
Con la riforma del 2006 il legislatore ha stabilito che il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Per questo, ai sensi dell’art. 337-ter del codice civile, il giudice valuta prima di tutto la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale è esercitata da tutti e due: le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, scelta della residenza abituale) si prendono di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori possono decidere separatamente.
Condiviso non vuol dire tempi uguali
Affidamento condiviso non significa che i figli passino metà del tempo con ciascun genitore. Di solito il giudice fissa una residenza abituale presso un genitore e un calendario di frequentazione con l’altro, tenendo conto dell’età dei figli, della scuola, degli impegni e della distanza tra le abitazioni. I genitori possono accordarsi su un calendario diverso e più articolato, che il giudice o gli avvocati (in caso di accordo) inseriscono nel provvedimento.
Quando si arriva all’affidamento esclusivo
L’affidamento esclusivo a un solo genitore è previsto dall’art. 337-quater c.c. come ipotesi eccezionale: il giudice può disporlo, con provvedimento motivato, quando ritiene che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. Non basta quindi un conflitto tra i genitori o una cattiva intesa: servono elementi concreti sul comportamento del genitore e sulle ricadute per il figlio. Anche in questo caso, di regola, il genitore non affidatario conserva il diritto di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli. Se ritieni che ricorrano i presupposti, o ti viene chiesto l’affidamento esclusivo, conviene far valutare subito i fatti e i documenti.
Mantenimento dei figli: come ragiona il giudice
Ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il codice indica i criteri che il giudice considera per stabilire l’eventuale contributo (art. 337-ter, comma 4, c.c.):
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La legge privilegia il mantenimento in forma diretta, cioè ciascun genitore provvede alle spese quando i figli sono con lui. Un assegno periodico a carico di un genitore viene stabilito, se necessario, per realizzare il principio di proporzionalità. Non esistono tabelle valide per tutti i casi e non c’è una percentuale di legge: per questo l’importo va sempre valutato sulle buste paga, sulle dichiarazioni dei redditi e sulle spese reali. Per un approfondimento sul calcolo puoi leggere la guida sull’assegno di mantenimento per i figli.
Spese straordinarie
Oltre all’assegno ordinario ci sono le spese non prevedibili o non quotidiane (ad esempio cure mediche non coperte dal servizio sanitario, attività scolastiche o sportive particolari). Nei provvedimenti e negli accordi si indica di solito quali spese rientrano in questa categoria, in che proporzione si dividono e se serve il consenso preventivo dell’altro genitore. Meglio scriverlo con chiarezza fin dall’inizio, per evitare nuove liti.
Figli maggiorenni non ancora indipendenti
Il compimento dei 18 anni non fa cessare automaticamente il mantenimento. L’art. 337-septies c.c. prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, di regola versato direttamente all’avente diritto. Quando il figlio si considera autosufficiente dipende dal caso concreto (studi, età, impegno nella ricerca di un lavoro): è un punto da verificare con i documenti.
Casa familiare e ascolto del minore
Il giudice decide anche l’assegnazione della casa familiare, avendo come criterio prioritario l’interesse dei figli (art. 337-sexies c.c.). Inoltre il minore che ha compiuto dodici anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano (art. 337-octies c.c.), salvo che l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo. Per un quadro dei percorsi possibili (accordo, negoziazione assistita, tribunale) puoi leggere la guida sulla separazione e il divorzio a Napoli.
Guide collegate
La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Accordo tra i genitori su affidamento, calendario e mantenimento, formalizzato con separazione consensuale o negoziazione assistita.
- Ricorso al tribunale, se l’accordo non c’è, con decisione del giudice su affidamento, collocazione e assegno.
- Richiesta di affidamento esclusivo, solo se ci sono fatti concreti contrari all’interesse del figlio.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. Quando è possibile, un accordo scritto con calendario e spese ben definiti riduce tempi, costi e tensione per i figli. Se il dialogo è impossibile, è meglio arrivare in tribunale con documenti ordinati e proposte concrete sull’interesse dei figli.
Cosa fare subito
- Metti per iscritto la routine dei figli: scuola, sport, cure, giorni con ciascun genitore.
- Raccogli redditi, spese ordinarie e straordinarie dei figli.
- Evita decisioni unilaterali (cambio di città o di scuola) senza prima aver chiesto un parere.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Esame dei documenti su redditi, spese e situazione dei figli.
- Valutazione della strada più adatta: accordo, negoziazione assistita o tribunale.
- Redazione di calendario di frequentazione e regole sulle spese straordinarie.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online, preventivo scritto prima dell’incarico e primo incontro in italiano. Le sedi sono a Napoli, Roma e Bari, su appuntamento.
Domande frequenti
Che cosa significa affidamento condiviso?
Significa che entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e le decisioni più importanti si prendono insieme. Non implica tempi di permanenza uguali con ciascun genitore.
Quando il giudice dispone l’affidamento esclusivo?
Solo con provvedimento motivato, quando l’affidamento all’altro genitore sarebbe contrario all’interesse del minore (art. 337-quater c.c.).
Come si decide l’importo del mantenimento?
Non c’è una formula fissa. Il giudice considera le esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza, le risorse dei genitori e i compiti di cura (art. 337-ter c.c.).
Il mantenimento termina a 18 anni?
No, non automaticamente. Può essere dovuto un assegno per i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti (art. 337-septies c.c.), da verificare sul caso.
Il figlio viene ascoltato dal giudice?
Di regola sì, se ha compiuto dodici anni o se è più piccolo ma capace di discernimento, salvo che l’ascolto sia contrario al suo interesse o superfluo (art. 337-octies c.c.).
Fonti: art. 337-ter, 337-quater, 337-sexies, 337-septies e 337-octies del codice civile. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.