Nei procedimenti per reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 su Normattiva, la misura che incide più duramente sulla continuità aziendale e sul patrimonio personale dell’amministratore è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 e art. 321, comma 2, c.p.p.). Conoscere le garanzie introdotte dalla recente riforma sanzionatoria (D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87) e agire entro i termini perentori del riesame è essenziale per sbloccare la liquidità operativa.
1. Sequestro diretto (sulla società) vs Sequestro per equivalente (sull’amministratore)
L’art. 12-bis, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 prevede che nel caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti tributari è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (per equivalente).
Secondo l’orientamento fermo della Corte di Cassazione, poiché nei reati fiscali commessi nell’interesse di una società il risparmio d’imposta (profitto del reato) entra direttamente nel patrimonio dell’ente:
- L’Autorità Giudiziaria deve procedere in via prioritaria al sequestro diretto del profitto presso la società;
- Solo qualora sia accertata l’impossibilità (anche transitoria) di reperire il profitto sui conti o nel patrimonio della persona giuridica, è legittimo aggredire per equivalente i beni personali dell’amministratore (di diritto o di fatto).
2. La riforma dell’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000 (D.Lgs. 87/2024): il divieto di sequestro con rateazione in regola
Prima della riforma del 2024, anche l’imprenditore che aveva aderito a una rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate subiva comunque il decreto di sequestro preventivo (salvo poi chiederne la riduzione rata dopo rata). Oggi il nuovo comma 2 dell’art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 (sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e, del D.Lgs. 87/2024) stabilisce una regola di civiltà giuridica fondamentale:
«Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.»
3. I 3 controlli immediati per il Tribunale del Riesame (Termine di 10 giorni)
Dalla data di esecuzione del sequestro o dalla sua conoscenza hai soli 10 giorni (art. 324 c.p.p.) per proporre richiesta di riesame, verificando in particolare:
- L’esistenza di una rateizzazione regolarmente onorata e l’assenza di pericoli concreti di dispersione patrimoniale ex art. 12-bis comma 2;
- L’obbligo di motivazione specifica sul periculum in mora (imposto dalle Sezioni Unite Ellade n. 36959/2021 per tutti i sequestri finalizzati alla confisca);
- La corretta quantificazione del profitto confiscabile: nei reati dichiarativi il profitto coincide con la sola imposta evasa e non comprende le sanzioni amministrative tributarie, né è consentito duplicare il vincolo bloccando l’intera somma contemporaneamente alla società e all’amministratore.
Caso Pratico di Studio
Il caso: All’amministratore di una S.r.l. viene eseguito un sequestro per equivalente su un debito IVA già rateizzato con l’Agenzia delle Entrate e regolarmente pagato.
La difesa: Entro 10 giorni si propone riesame producendo piano di rateazione e quietanze, contestando l’assenza di concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale e il doppio vincolo sul medesimo profitto.
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Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Appena ricevi un decreto di sequestro o un verbale di constatazione, annota la data di notifica o di conoscenza: il termine per il riesame è breve.
- Raccogli il piano di rateazione, le quietanze di pagamento e la documentazione contabile di riferimento.
- Evita comunicazioni o dichiarazioni spontanee agli organi di controllo prima di aver valutato la tua posizione.
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