Nel diritto penale societario, le contestazioni di false comunicazioni sociali (note come falso in bilancio, artt. 2621, 2621-bis e 2622 del Codice Civile su Normattiva) e l’estensione delle qualifiche soggettive alla figura dell’amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) rappresentano il terreno più delicato per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e consulenti d’impresa.
1. Quando una “valutazione di bilancio” è penalmente lecita (Sezioni Unite n. 22474/2016)
L’art. 2621 c.c. (per le società non quotate, punito con la reclusione da 1 a 5 anni, o da 6 mesi a 3 anni nei fatti di lieve entità ex art. 2621-bis c.c.) punisce chi, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consapevolmente espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
Poiché la maggior parte delle voci di un bilancio (svalutazione dei crediti, rimanenze di magazzino, avviamento, fondi rischi, partecipazioni) è il frutto di stime e valutazioni tecniche, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22474 del 27 maggio 2016 (Corte di Cassazione) hanno fissato il principio cardine per la difesa tecnica:
- Sussiste il reato di false comunicazioni sociali solo quando il redattore del bilancio, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati (art. 2426 c.c.) o di principi contabili tecnici generalmente accettati (OIC / IAS-IFRS), se ne discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa nella Nota Integrativa, in modo concretamente idoneo a trarre in inganno i destinatari.
- Se invece nella Nota Integrativa sono stati esplicitati con trasparenza i dati di partenza e il criterio tecnico adottato per mantenere iscritto un credito o un asset, viene meno sia l’idoneità ingannatoria sia il dolo specifico del reato.
2. Amministratore di fatto (Art. 2639 c.c.) e difesa dell’amministratore privo di delega o del Sindaco
Ai sensi dell’art. 2639 c.c., risponde dei reati societari (e concorsuali) anche chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di amministratore. Per difendersi da tale contestazione occorre dimostrare che il soggetto (socio di maggioranza, consulente o dirigente) non ha mai avuto operatività autonoma sui conti bancari né ha esercitato poteri gestori apicali in modo stabile.
Sul versante opposto, per i consiglieri privi di delega e per i Sindaci chiamati a rispondere a titolo di concorso omissivo (art. 40, comma 2, c.p.), la Cassazione esclude che una semplice negligenza o colpa nel controllo basti a fondare il dolo del falso in bilancio: l’accusa deve provare la concreta percezione di inequivocabili segnali d’allarme e la volontaria inerzia.
3. Caso Pratico di Studio
Il caso: Agli amministratori e ai sindaci di una S.p.A. viene contestato il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. per non aver svalutato integralmente un ingente credito verso un committente estero poi risultato insolvente due anni dopo.
La difesa tecnica: Attraverso una consulenza tecnica contabile di parte e la produzione dei pareri legali acquisiti dal CdA all’epoca di approvazione del bilancio, la difesa dimostra che alla data di chiusura dell’esercizio era pendente un arbitrato internazionale con fondate prospettive di recupero (valutazione ex ante) e che l’intera vicenda, con i relativi rischi, era stata analiticamente illustrata nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Il procedimento viene archiviato per insussistenza del fatto e assenza di idoneità decettiva.
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Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Conserva verbali del CdA, pareri acquisiti, relazioni dei sindaci e documentazione a supporto delle stime di bilancio.
- Verifica che i criteri di valutazione adottati siano spiegati con chiarezza nella Nota Integrativa.
- Se ricevi un atto dell’autorità giudiziaria, non rispondere in autonomia e confrontati prima con il tuo difensore.
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