Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 su Normattiva ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti: quando un amministratore, un dirigente o un dipendente commette uno dei reati presupposto previsti dal decreto (infortuni sul lavoro, reati ambientali, reati tributari, reati societari, reati negli appalti pubblici, autoriciclaggio, delitti informatici) nell’interesse o a vantaggio dell’ente, il procedimento penale colpisce direttamente anche la società.
1. Il rischio reale per l’impresa: sanzioni interdittive cautelari, confisca e commissariamento
Oltre alle sanzioni pecuniarie calcolate per quote (artt. 10–11 D.Lgs. 231/2001) e al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato (artt. 19 e 53), il pericolo più grave per la continuità aziendale è rappresentato dalle sanzioni interdittive (art. 9, comma 2), applicabili anche in via cautelare durante le indagini preliminari (art. 45):
- L’interdizione dall’esercizio dell’attività o la nomina di un commissario giudiziale (art. 15);
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla produzione;
- Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli già concessi.
2. I requisiti del Modello 231 “idoneo” (Artt. 6 e 7) e il Modello 231 “riparatore” (Art. 17)
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Sez. Un. n. 38343/2014 e Sez. VI n. 23401/2022), la società va esente da responsabilità ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 solo se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un Modello Organizzativo costruito su una mappatura specifica dei rischi aziendali, dotato di protocolli decisionali con separazione delle funzioni, canale Whistleblowing conforme al D.Lgs. 24/2023 e vigilato da un Organismo di Vigilanza (OdV) autonomo e indipendente.
Ma cosa accade se la società viene indagata quando era ancora sprovvista di Modello 231? Soccorre l’istituto fondamentale delle condotte riparatorie (art. 17 D.Lgs. 231/2001): le sanzioni interdittive non si applicano (e la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà ex art. 12) quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente:
- Ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- Ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di un Modello Organizzativo idoneo;
- Ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
3. Caso Pratico di Studio (Sospensione e revoca della misura cautelare interdittiva ex Artt. 49 e 50)
Il caso: Una società di servizi riceve la notifica della richiesta del PM di applicazione cautelare del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno a seguito di un’indagine su una gara d’appalto, rischiando la perdita immediata delle commesse pubbliche attive.
La difesa dell’ente: Nominato un difensore per l’ente da parte di un rappresentante privo di conflitto d’interessi con l’amministratore indagato (art. 39 D.Lgs. 231/2001), la difesa chiede e ottiene dal GIP la sospensione della misura cautelare ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 231/2001 per attuare le condotte riparatorie dell’art. 17. Nel termine concesso dal Giudice, la società rinnova l’organo amministrativo, adotta un Modello 231 con protocolli rigorosi sulle gare pubbliche, nomina un OdV esterno indipendente e mette a disposizione il profitto contestato, ottenendo la revoca definitiva della misura interdittiva ex art. 50 D.Lgs. 231/2001.
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