Nell’organizzazione di un’impresa strutturata con stabilimenti produttivi, magazzini o cantieri edili, l’amministratore delegato e il Consiglio di Amministrazione devono presidiare il rischio prevenzionale attraverso due strumenti regolati dalla legge: la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 su Normattiva) e, in caso di verbale ispettivo per violazioni contravvenzionali, la procedura di prescrizione ed estinzione del reato (artt. 19–24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758).
1. I 5 requisiti obbligatori dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008 affinché la delega sia valida in giudizio
Fermi restando i due soli compiti non delegabili previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 (la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione dell’RSPP), il datore di lavoro può trasferire validamente le proprie funzioni prevenzionali solo se la delega rispetta cumulativamente le cinque condizioni fissate dall’art. 16, comma 1:
- Che risulti da atto scritto recante data certa (verbale notarile, scrittura privata autenticata, registrazione o scambio tramite PEC/marca temporale);
- Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- Che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- Che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto e che ad essa sia data tempestiva e adeguata pubblicità aziendale.
2. L’obbligo di “alta vigilanza” del delegante (Art. 16, comma 3) e il legame con il Modello 231
Come ribadito dalla Corte di Cassazione, la delega di funzioni non spoglia completamente il datore di lavoro di ogni dovere, ma trasforma il suo obbligo di vigilanza puntuale quotidiana in un dovere di alta vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il secondo periodo dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che tale obbligo di alta vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4, ossia del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 integrato per la sicurezza sul lavoro (che protegge contemporaneamente anche la società dalle sanzioni dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001).
Caso Pratico di Studio
Il caso: A seguito di un’ispezione in cantiere, gli ispettori dell’ASL contestano tre contravvenzioni in materia di sicurezza punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, trasmettendo la notizia di reato alla Procura della Repubblica e notificando il verbale di prescrizione con termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
La gestione legale: Il procedimento penale rimane sospeso ex art. 23 D.Lgs. 758/1994. L’impresa adempie puntualmente alle prescrizioni tecniche entro il termine (o entro la proroga motivata richiesta ex art. 20, comma 1) e, dopo la verifica positiva dell’organo di vigilanza, versa entro il termine perentorio di 30 giorni una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione (art. 21, comma 2). Il reato si estingue integralmente e il Giudice pronuncia decreto di archiviazione senza alcuna iscrizione pregiudizievole nel casellario giudiziale.
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Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Verifica che le deleghe siano in forma scritta, con data certa, accettate per iscritto e dotate dei poteri e dell’autonomia di spesa necessari.
- Conserva DVR, verbali di formazione e documentazione sui controlli periodici svolti sul delegato.
- In caso di verbale ispettivo, annota subito i termini fissati per la regolarizzazione e rispettali con puntualità.
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