Che cos’è il danno da perdita di chance e quale onere probatorio grava su chi ne chiede il risarcimento?
Nel nostro ordinamento la chance non costituisce una mera aspettativa di fatto, bensì un’entità patrimoniale (o non patrimoniale) autonomamente valutabile, consistente nella concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato utile (quale una progressione di carriera, il superamento di una procedura concorsuale, l’aggiudicazione di un appalto o, in ambito sanitario, una migliore prospettiva terapeutica). Chi agisce per il risarcimento ha l’onere di provare ex art. 2697 c.c., anche mediante presunzioni, la sussistenza di elementi oggettivi da cui desumere una seria e consistente possibilità di conseguire il risultato utile, procedendosi poi alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
1. Applicazioni in materia di lavoro, selezioni comparative e commesse aziendali
Lo Studio assiste lavoratori, dirigenti, professionisti e imprese nella ricostruzione documentale e comparativa dei presupposti della perdita di chance e nella quantificazione economica del pregiudizio subito. Per il pregiudizio da interruzione dell’attività d’impresa si veda il danno da fermo aziendale e la business interruption.
Assistenza Legale e Coordinamento Tecnico Multidisciplinare
Lo Studio Legale Avv. Renato Giuseppe Fiorentino assiste privati, professionisti e imprese collaborando, ove la natura della pratica lo richieda, con una qualificata rete di consulenti tecnici di parte (medici legali, ingegneri cinematici e navali, architetti, commercialisti, revisori contabili e notai) per una compiuta istruttoria stragiudiziale e giudiziale.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017, al conferimento dell’incarico viene sottoposto un preventivo scritto recante la distinzione tra compenso professionale, spese forfettarie ed oneri fiscali e previdenziali di legge, oltre alle eventuali anticipazioni esenti.
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