Risarcimento danni · Guida pratica
Danno biologico: cos’è, come si calcola e quanto vale il punto di invalidità nel 2026
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Patrocinante in Cassazione · Aggiornato il 28 ottobre 2026 · Lettura 6 min
In 30 secondi
Il danno biologico è la lesione dell’integrità psico-fisica accertabile da un medico legale, indipendentemente dal reddito. Per le lesioni fino al 9% si applica l’art. 139 del Codice delle assicurazioni; dal 10% al 100% la Tabella unica nazionale (d.P.R. 12/2025), per incidenti stradali ed errori sanitari successivi alla sua entrata in vigore, il 5 marzo 2025.
Che cos’è il danno biologico
Per danno biologico la legge intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita, indipendentemente dalle ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 209/2005).
Si distinguono due componenti. Il danno permanente sono i postumi che restano dopo la guarigione, espressi in punti percentuali di invalidità. Il danno temporaneo sono i giorni di malattia, con inabilità totale o parziale.
Lesioni lievi, fino al 9%: l’art. 139
Per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, il danno permanente fino al 9% si liquida con un importo che cresce più che proporzionalmente per ogni punto. Al valore del punto si applica un coefficiente che va da 1 per il primo punto a 2,3 per il nono. L’importo si riduce dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo (art. 139, commi 1 e 6).
Le lesioni lievi che non sono accertabili con un esame clinico strumentale obiettivo, o visivamente nel caso delle cicatrici, non danno diritto al risarcimento del danno biologico permanente (art. 139, comma 2).
Se la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti della vita, documentati e accertati, o ha causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, il giudice può aumentare l’importo fino al 20% (art. 139, comma 3).
Gli importi in vigore per le lesioni lievi
Gli importi dell’art. 139 sono aggiornati ogni anno con decreto ministeriale. L’ultimo aggiornamento riportato su Normattiva, il D.M. 20 luglio 2026 (G.U. n. 173 del 28 luglio 2026), fissa a decorrere da aprile 2026:
- valore del primo punto di invalidità: 988,45 euro;
- danno biologico temporaneo: 57,64 euro per ogni giorno di inabilità assoluta, in proporzione se l’inabilità è parziale.
Lesioni gravi, dal 10% al 100%: la Tabella unica nazionale
Per le menomazioni tra 10 e 100 punti l’art. 138 del Codice delle assicurazioni prevede una tabella unica per tutto il territorio nazionale. È stata adottata con il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in vigore dal 5 marzo 2025. Si applica ai danni da circolazione di veicoli e natanti e a quelli derivanti dall’attività di strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie (art. 1).
Il decreto contiene i coefficienti per gravità ed età, la tabella del valore di ogni punto e una seconda tabella che comprende anche il danno morale, con valori minimo, medio e massimo. Il valore del primo punto è collegato a quello dell’art. 139 (art. 2). Per il danno temporaneo l’incremento per il danno morale va dal 30 al 60% (art. 3).
Se la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati, il giudice può aumentare l’importo fino al 30% (art. 138, comma 3). La somma riconosciuta è esaustiva del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche (comma 4).
Tavole e tabelle si aggiornano con decreto ministeriale: secondo le note di Normattiva, il D.M. 10 dicembre 2025 (S.O. n. 41 alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2025) le ha aggiornate a decorrere da aprile 2025. Prima di ogni calcolo vanno controllate le tabelle aggiornate pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Incidente o errore medico prima del 5 marzo 2025
Il d.P.R. 12/2025 si applica ai sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore (art. 5). Per i fatti precedenti il discorso è diverso: lo trattiamo nella guida Incidente prima del 2025: quale tabella usa il giudice.
Errori medici e infezioni in ospedale
Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni, integrate ove necessario per i casi da esse non previsti (art. 7, comma 4, l. 8 marzo 2017, n. 24).
Per i casi più comuni legga quanto spetta per un errore medico e infezione ospedaliera: la responsabilità della struttura.
Come si arriva alla cifra
Terminate le cure, un medico legale valuta i giorni di inabilità temporanea e la percentuale di invalidità permanente. Su questa base si applicano età, valore del punto ed eventuali aumenti. La perizia di parte serve a confrontarsi con il medico fiduciario dell’assicurazione: anche pochi punti di differenza incidono sul risultato.
Al danno biologico si aggiungono, se provati, i danni patrimoniali: spese mediche, perdita di reddito, assistenza. Per il quadro di tutte le voci legga risarcimento dei danni fisici dopo un incidente. Per gli incidenti stradali, prima della causa può essere necessaria la negoziazione assistita.
Per altri tipi di danno, ad esempio una caduta in un negozio, queste norme non si applicano in modo diretto: il criterio di liquidazione va valutato caso per caso.
Cosa fare subito
- Conservi verbale, referti del pronto soccorso e certificati medici.
- Tenga un diario di cure, terapie e limitazioni quotidiane.
- Raccolga ricevute di spese mediche, farmaci e trasporti.
- Faccia valutare i postumi da un medico legale prima di trattare.
Cosa non fare
- Non accetti un’offerta prima della fine delle cure.
- Non firmi quietanze «a saldo» senza averle fatte leggere.
- Non interrompa le cure senza un motivo documentato.
- Non pubblichi sui social foto o commenti sull’incidente.
Documenti utili per il primo colloquio
- verbale delle autorità o constatazione amichevole, se si tratta di un incidente;
- referti del pronto soccorso, cartelle cliniche e certificati;
- eventuale perizia medico-legale già disponibile;
- ricevute di spese mediche, farmaci e trasporti;
- corrispondenza con l’assicurazione o con la struttura sanitaria;
- documenti sul reddito, se l’invalidità incide sul lavoro.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra micropermanenti e macropermanenti?
Le micropermanenti sono le lesioni fino al 9% di invalidità, liquidate con l’art. 139 del Codice delle assicurazioni. Le macropermanenti vanno dal 10 al 100% e, per i sinistri successivi al 5 marzo 2025, seguono la Tabella unica nazionale (d.P.R. 12/2025).
Quanto vale un punto di invalidità nel 2026?
Per le lesioni lievi, da aprile 2026 il primo punto vale 988,45 euro e ogni giorno di inabilità assoluta 57,64 euro (D.M. 20 luglio 2026). Il valore dei punti successivi cresce con i coefficienti di legge e si riduce con l’età.
Il colpo di frusta viene risarcito?
Il danno permanente da lesione lieve è risarcito solo se accertato con esame clinico strumentale obiettivo, o visivamente per le cicatrici (art. 139, comma 2, Codice delle assicurazioni). La limitazione riguarda il danno permanente.
La Tabella unica nazionale vale anche per gli errori medici?
Sì: il d.P.R. 12/2025 si applica anche ai danni derivanti dall’attività delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari, per i fatti successivi alla sua entrata in vigore (artt. 1 e 5).
Il giudice può aumentare gli importi delle tabelle?
Sì, entro limiti di legge: fino al 20% per le lesioni lievi e fino al 30% per quelle più gravi, se la menomazione incide in modo rilevante su aspetti della vita documentati (artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni).
Il danno biologico dipende dal reddito?
No. Si valuta l’incidenza sulla salute e sulla vita quotidiana, indipendentemente dalle ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. La perdita di guadagno si chiede a parte, come danno patrimoniale.
Guide collegate
- Risarcimento danni fisici dopo un incidente: le voci
- Colpo di frusta e lesioni lievi: come si ottiene il risarcimento
- Incidente prima del 2025: quale tabella usa il giudice
- Errore medico: quanto spetta e come si calcola
- Infezione ospedaliera: responsabilità della struttura
- Organo danneggiato nel trapianto: cosa fare
- Negoziazione assistita obbligatoria per l’incidente stradale
- Concorso di colpa nell’incidente stradale
- Morte di un familiare: il danno da perdita del rapporto parentale
- Infortunio sul lavoro: INAIL e danno differenziale
Pagine dello studio: Risarcimento danni · Malasanità · Infortuni sul lavoro
Come può seguirLa l’avv. Fiorentino
Lo studio esamina referti e perizie, verifica quale tabella si applica al Suo caso, collabora con il medico legale e tratta con l’assicurazione o con la struttura sanitaria; se l’offerta non è adeguata, valuta con Lei l’azione in giudizio. Riceve su appuntamento a Napoli, in Piazza Giovanni Bovio 22 e in Via Monte di Dio 14, e anche in videochiamata. Prima dell’incarico riceve un preventivo scritto.
Fonti: d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), artt. 138 e 139, con gli aggiornamenti del D.M. 20 luglio 2026 (G.U. n. 173 del 28 luglio 2026); d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, artt. 1, 2, 3 e 5, con l’aggiornamento del D.M. 10 dicembre 2025 (S.O. n. 41, G.U. n. 299 del 27 dicembre 2025); l. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7. Testo vigente su Normattiva consultato il 22 ottobre 2026. Contenuto informativo: non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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