L’armatore risponde dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni del comandante, per quanto riguarda la nave e la spedizione (art. 274 Codice della navigazione). In certi casi può limitare il debito al valore della nave e dei proventi del viaggio, ma non se c’è dolo o colpa grave (art. 275).
Dopo una collisione la domanda è: a chi chiedo i danni, al comandante o all’armatore? Questa guida spiega le regole base. Le norme sono state lette su Normattiva il 27 ottobre 2026.
Chi risponde
L’art. 274 dice che l’armatore risponde dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda la nave e la spedizione. L’armatore non risponde invece degli obblighi di assistenza e salvataggio del comandante e degli altri obblighi che la legge impone al comandante come capo della spedizione.
Se la colpa dell’urto è di più navi, ciascuna risponde in proporzione alla propria colpa. Per morte o lesioni alle persone le navi in colpa rispondono in solido (art. 484).
La limitazione del debito dell’armatore
Per le obbligazioni nate durante il viaggio o per i suoi bisogni, l’armatore di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo al valore della nave più il nolo e gli altri proventi del viaggio. Non può farlo per le obbligazioni derivanti da proprio dolo o colpa grave (art. 275).
Per calcolare questa somma si usa il valore della nave al momento della richiesta, con un minimo di un quinto e un massimo di due quinti del valore all’inizio del viaggio (art. 276).
La soluzione migliore per te
Di solito conviene indirizzare la richiesta a entrambi: armatore, comandante e rispettive assicurazioni. In questo modo non perdi tempo se uno non risponde.
- Subito: chiedi i dati dell’armatore, della nave e dell’assicuratore, e conserva il giornale di bordo se te lo mostrano.
- Poi: invia una richiesta scritta di risarcimento con prova di ricezione.
- Se la nave è piccola: verifica presto se l’armatore invocherà il limite del debito.
Nessuna strada garantisce un esito.
- Individuare i responsabili e le assicurazioni da chiamare.
- Valutare se il limite del debito dell’armatore può applicarsi.
- Preparare la richiesta di risarcimento e la strategia di causa.
Domande frequenti
L’armatore risponde sempre per quello che fa il comandante?
Non per tutto: l’art. 274 esclude gli obblighi di assistenza, salvataggio e gli altri obblighi del comandante come capo della spedizione.
Il limite del debito vale sempre?
No. Non vale per le obbligazioni nate da dolo o colpa grave dell’armatore (art. 275).
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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