Dalla cronaca · Malasanità
Organo danneggiato durante il trasporto: chi risponde e cosa possono fare i familiari
In 30 secondi
- La struttura sanitaria risponde delle condotte dolose o colpose dei sanitari di cui si avvale (art. 7, comma 1, legge 24/2017).
- L’inchiesta penale e la causa civile sono due strade diverse, ma in certi casi la sentenza penale definitiva pesa sul giudizio civile (artt. 651-654 c.p.p.).
- Per il risarcimento si parte dalla cartella clinica completa e dalla perizia di un medico legale.
- I termini per agire dipendono dal caso: conviene chiedere presto una valutazione.
Il fatto riportato dalla stampa
Nel febbraio 2026 la stampa nazionale ha riferito della morte, a Napoli, di un bambino di due anni e mezzo sottoposto a trapianto di cuore a dicembre 2025. Secondo le cronache l’organo, arrivato da un’altra città, sarebbe stato danneggiato durante conservazione e trasporto. La Procura ha aperto un’inchiesta e vi sono sanitari indagati. Non risultano sentenze. Qui il fatto è riportato in forma generale: non conosciamo la vicenda e lo studio non è coinvolto. Le indagini sono in corso e nessuno è colpevole fino a una sentenza definitiva.
Che cosa si può fare in casi come questo
1. Chiedere la cartella clinica completa
La struttura deve consegnarla entro sette giorni dalla richiesta scritta (art. 4 legge 24/2017). Servono anche i documenti sul trasporto e sulla conservazione dell’organo, se la struttura li ha.
2. Distinguere penale e civile
L’inchiesta penale accerta se qualcuno ha commesso un reato. La causa civile decide se c’è un risarcimento. Hanno regole e tempi diversi. Il codice di procedura penale regola però quando una sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio civile: per esempio la condanna pronunciata dopo il dibattimento fa stato, nei confronti del condannato e del responsabile civile citato o intervenuto, sul fatto, sulla sua illiceità penale e sulla sua commissione da parte dell’imputato (art. 651 c.p.p.; vedi anche artt. 652-654). Conviene farle valutare insieme.
3. Far valutare il caso da un medico legale
Serve una perizia che dica se c’è stato un errore, se ha causato il danno e quanto vale. Senza questo passaggio è difficile stimare la richiesta.
4. Tentare la conciliazione prima della causa
Prima del giudizio la legge richiede l’accertamento tecnico preventivo o la mediazione (art. 8 legge 24/2017).
5. Chi può chiedere i danni
Quando il paziente muore, i familiari possono avere un diritto proprio. In una recente ordinanza, richiamando un’altra decisione del 2025, la Cassazione ha ricordato che la perdita anticipata della vita, quando non è imputabile al responsabile, può configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile ai congiunti in proprio (Cass. civ., sez. III, ord. n. 2987/2026). Va valutato caso per caso.
La strada che di solito conviene
Di solito si parte da cartella clinica e perizia medico-legale, e solo dopo si sceglie tra accordo e causa. Muoversi presto aiuta a non perdere documenti e prove. Ogni caso va valutato sui documenti: non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Raccogliere e ordinare cartella clinica, referti e spese.
- Coordinare il lavoro con il medico legale.
- Dirti, sui documenti, quale strada conviene e con quali tempi.
Domande frequenti
Devo aspettare la fine dell’inchiesta per chiedere il risarcimento?
Non necessariamente: la strada civile è autonoma. La scelta dipende dal caso e va valutata con un avvocato.
Chi risponde del danno?
La struttura sanitaria risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle condotte dolose o colpose dei sanitari di cui si avvale, anche se non sono suoi dipendenti (art. 7, comma 1, legge 24/2017).
Quali prove servono?
Cartella clinica, documenti sul trasporto e sulla conservazione, referti e perizia medico-legale.
Avvocato per malasanità a Napoli · Morte del paziente: risarcimento ai familiari · Cartella clinica · Prescrizione
Fonti: Sky TG24, 21 febbraio 2026 (articolo); legge 24/2017 (artt. 4, 7, 8) e artt. 651-654 c.p.p. su Normattiva; Cass. civ., sez. III, ord. n. 2987/2026 (SentenzeWeb). Consultati il 20 ottobre 2026. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Nota sull’uso dell’IA: il testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di IA e controllato dall’autore. Aggiornato il 21 ottobre 2026.