L'art. 44 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (in vigore dal 18/12/2025, con chiusura del regime transitorio semestrale il 18 giugno 2026) ha riformato gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c.: 1) Chi compra casa (o la banca che concede il mutuo) non rischia più l'azione di restituzione dell'immobile da parte degli eredi esclusi (salvo trascrizione della domanda di riduzione prima dell'acquisto); 2) Il figlio o coniuge leso nella quota di legittima conserva intatto per 10 anni dall'apertura della successione il diritto all'azione di riduzione e alla compensazione integrale in denaro a carico del donatario, aggredendo il prezzo incassato, i conti correnti e gli altri beni del donatario (e, se insolvente, del successivo avente causa a titolo gratuito).
Le 2 Strategie Operative dello Studio Legale Fiorentino (Napoli • Roma • Bari)
A) Sei un erede escluso o tuo fratello ha venduto la casa ricevuta in donazione? Agiamo subito con diffida di reintegrazione, istanza bancaria decennale ex art. 119 TUB, trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2652 n. 1 c.c. (se l'immobile non è stato ancora alienato) o sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sui conti e sui beni del donatario per blindare il tuo credito in denaro.
B) Sei il proprietario di un immobile di provenienza donativa o un acquirente? Redigiamo accordi preventivi di reintegrazione della legittima e accordi in mediazione ex D.Lgs. 28/2010 per liberare definitivamente l'immobile da qualsiasi contenzioso familiare prima del rogito.
Scegli come svolgere la tua consulenza con l'Avv. Renato Giuseppe Fiorentino
Tocca una delle due opzioni qui sotto per aprire gli orari liberi del calendario, oppure compila il modulo rapido in 30 secondi nella stessa pagina:
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche a distanza.