Se un sinistro ferma la tua attività, puoi chiedere la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223 c.c.). Per il fatto illecito il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze (art. 2056 c.c.). Devi però documentare i numeri e fare il possibile per ridurre il danno (art. 1227 c.c.).
Incendi, allagamenti, incidenti o guasti possono fermare un’impresa per giorni o mesi. Le norme sono state lette su Normattiva il 27 ottobre 2026. La copertura “business interruption” della polizza è un tema contrattuale da leggere nella tua polizza.
Cosa si può chiedere
- Perdita subita: merce persa, costi di riparazione, spese straordinarie.
- Mancato guadagno: incassi persi nel periodo di fermo, se conseguenza immediata e diretta (art. 1223).
- Lucro cessante nel fatto illecito: valutato dal giudice con equo apprezzamento (art. 2056).
- Importo non provato al centesimo: liquidazione equitativa (art. 1226).
- Danno prevedibile: nell’inadempimento senza dolo, il risarcimento è limitato al danno prevedibile (art. 1225).
Il dovere di limitare il danno
Il risarcimento non è dovuto per i danni che potevi evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2). Cerca locali alternativi, noleggia attrezzature, avvisa i clienti e conserva le prove di ciò che fai.
La soluzione migliore per te
- Subito: denuncia alla polizza, foto e verbali; salva bilanci, fatture e contratti degli ultimi anni.
- Poi: chiedi al commercialista un calcolo del fermo e un confronto con i periodi precedenti.
- Dopo: richiesta scritta al responsabile e alla sua assicurazione; se contestano, consulenza tecnica preventiva.
Nessuna strada garantisce un esito.
- Leggere la polizza e capire cosa copre il fermo attività.
- Impostare con il tuo commercialista il calcolo del danno.
- Preparare richiesta, trattativa e, se serve, causa.
Domande frequenti
Posso chiedere anche gli incassi persi?
Sì, il mancato guadagno rientra nel risarcimento se è conseguenza immediata e diretta e lo documenti (artt. 1223 e 2056).
Cosa succede se non limito il danno?
Il risarcimento non è dovuto per i danni che potevi evitare con l’ordinaria diligenza (art. 1227).
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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