Lavoro e crediti · Guida pratica
TFR non pagato dal datore di lavoro: cosa fare e quando paga il Fondo di garanzia INPS
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Patrocinante in Cassazione · Aggiornato il 27 ottobre 2026 · Lettura 6 min
In 30 secondi
Il TFR spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, anche dopo dimissioni o licenziamento (art. 2120 c.c.), e si prescrive in cinque anni (art. 2948 n. 5 c.c.). Se il datore non paga, si parte da una diffida scritta e poi dal decreto ingiuntivo. Se l’azienda è insolvente, può pagare il Fondo di garanzia INPS.
Quando spetta il TFR
Il trattamento di fine rapporto spetta al lavoratore subordinato in ogni caso di cessazione del rapporto (art. 2120 c.c.): scadenza del contratto a termine, dimissioni, licenziamento. Non è una concessione del datore: è una parte della retribuzione accantonata anno per anno e pagata alla fine.
Se durante il rapporto ha già ottenuto un’anticipazione, questa viene detratta dal totale. Se invece il TFR doveva confluire in un fondo pensione o nel Fondo di tesoreria dell’INPS, il percorso per recuperarlo cambia: lo vediamo più avanti.
Come si calcola
Per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni contano come mese intero. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, esclusi i rimborsi spese (art. 2120 c.c.).
Ogni 31 dicembre il fondo accantonato, esclusa la quota maturata nell’anno, si rivaluta con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Nei periodi di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio (art. 2110 c.c.) e di cassa integrazione si considera la retribuzione che sarebbe spettata con il normale svolgimento del rapporto.
Se il datore Le consegna un prospetto di calcolo, conviene farlo verificare: la base di calcolo dipende anche dal contratto collettivo applicato e dalle voci presenti in busta paga.
Entro quando va chiesto
Il diritto si prescrive in cinque anni: l’art. 2948, n. 5, c.c. vi comprende le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); per il TFR, di regola, dalla fine del rapporto.
La prescrizione si interrompe con ogni atto che costituisce in mora il debitore, come una diffida scritta, oltre che con la notifica dell’atto con cui inizia il giudizio (art. 2943 c.c.). Conservi sempre la prova della data di ricezione.
Primo passo: la diffida scritta
Prima di andare in tribunale si invia di solito al datore una richiesta formale di pagamento, con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella diffida si indicano l’importo che risulta dalla busta paga finale o dal prospetto del TFR, un termine per pagare e l’avviso che, in mancanza, si agirà in giudizio.
La diffida ha due effetti utili: spesso sblocca il pagamento e, in ogni caso, interrompe la prescrizione.
Se non paga: decreto ingiuntivo o causa di lavoro
Le controversie sui rapporti di lavoro subordinato privato seguono il rito del lavoro (art. 409 c.p.c.). Se il credito è provato per iscritto, ad esempio con la busta paga finale che indica il TFR maturato, si può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo di pagamento (art. 633 c.p.c.). Il datore può contestarlo con un’opposizione. Per tempi e passaggi legga la guida sul decreto ingiuntivo: come si ottiene, costi e tempi.
Se l’importo è contestato, ad esempio sulla retribuzione utile o sulla durata effettiva del rapporto, si apre invece una causa ordinaria davanti al giudice del lavoro.
Se l’azienda è insolvente: il Fondo di garanzia INPS
Presso l’INPS opera il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, che si sostituisce al datore insolvente nel pagamento del TFR e dei relativi crediti accessori (art. 2 l. 29 maggio 1982, n. 297). La domanda si può presentare in momenti precisi, che dipendono dalla procedura:
- liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento: art. 349 d.lgs. 14/2019): trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo oppure, se sul credito ci sono state opposizioni o impugnazioni, dopo la relativa sentenza;
- domanda tardiva di ammissione: dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza sull’eventuale contestazione del curatore;
- concordato preventivo: dalla pubblicazione della sentenza di omologazione;
- liquidazione coatta amministrativa: trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo;
- datore non assoggettabile a queste procedure: dopo un’esecuzione forzata risultata in tutto o in parte insufficiente.
Il Fondo paga entro 60 giorni dalla richiesta, con accredito sul conto corrente del lavoratore, e poi subentra nel privilegio che la legge riconosce al credito di lavoro (artt. 2751-bis e 2776 c.c.). Per questo, se l’azienda è in liquidazione giudiziale, il primo passo è chiedere l’ammissione del credito al passivo: senza questo passaggio mancano i presupposti indicati dalla legge.
Se il TFR doveva essere versato al Fondo di tesoreria dell’INPS e l’azienda non l’ha fatto, legga la guida sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 26356/2026.
Se mancano anche gli stipendi
Quando oltre al TFR non arrivano nemmeno gli stipendi, va valutato se ricorrono i presupposti per le dimissioni per giusta causa e per l’indennità di disoccupazione. Legga Stipendi non pagati: dimissioni per giusta causa e diritto alla disoccupazione.
Cosa fare subito
- Chieda per iscritto la busta paga finale e il prospetto del TFR.
- Annoti la data di fine rapporto: da lì si contano, di regola, i cinque anni.
- Invii una diffida con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Se l’azienda è in crisi, chieda subito l’ammissione del credito al passivo.
Cosa non fare
- Non firmi quietanze o verbali di rinuncia senza averli fatti leggere.
- Non lasci passare anni senza un atto scritto.
- Non presenti la domanda al Fondo INPS prima che ne ricorrano i presupposti.
- Non accetti pagamenti in contanti senza ricevuta.
Documenti utili per il primo colloquio
- contratto o lettera di assunzione;
- ultime buste paga e busta paga finale;
- Certificazione Unica (CU);
- lettera di licenziamento o ricevuta delle dimissioni telematiche;
- eventuale prospetto del TFR e comunicazioni con il datore;
- se l’azienda è in crisi, il provvedimento di apertura della procedura e i dati del curatore o commissario.
Domande frequenti
Il TFR spetta anche se mi sono dimesso?
Sì. L’art. 2120 c.c. riconosce il TFR in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, quindi anche dopo dimissioni o licenziamento.
Entro quanto tempo posso chiedere il TFR?
Il diritto si prescrive in cinque anni (art. 2948 n. 5 c.c.), che decorrono di regola dalla fine del rapporto. Una diffida scritta interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.).
Come si calcola il TFR?
Per ogni anno si accantona la retribuzione annua divisa per 13,5; il fondo si rivaluta ogni 31 dicembre con l’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT (art. 2120 c.c.).
Cosa succede se l’azienda finisce in liquidazione giudiziale?
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo in cui il credito è ammesso, si può chiedere il pagamento al Fondo di garanzia INPS (art. 2 l. 297/1982).
In quanto tempo paga il Fondo di garanzia INPS?
La legge prevede il pagamento entro 60 giorni dalla richiesta, con accredito sul conto corrente del lavoratore (art. 2 l. 297/1982).
Guide collegate
- Stipendi non pagati: dimissioni per giusta causa e disoccupazione
- TFR non versato al Fondo di tesoreria: ammissione al passivo
- TFR del lavoratore deceduto: a chi spetta
- Differenze retributive e buste paga
- Licenziamento illegittimo: impugnazione entro sessanta giorni
- Decreto ingiuntivo: come si ottiene, costi e tempi
- Decreto ingiuntivo: guida per creditore e debitore
- Coniuge divorziato: reversibilità e quota del TFR
Pagine dello studio: Recupero crediti · Infortuni sul lavoro · Patrocinio a spese dello Stato
Come può seguirLa l’avv. Fiorentino
Lo studio verifica buste paga e prospetto del TFR, controlla i termini, invia la diffida e, se serve, chiede il decreto ingiuntivo o La assiste nella domanda di ammissione al passivo e al Fondo di garanzia INPS. Riceve su appuntamento a Napoli, in Piazza Giovanni Bovio 22 e in Via Monte di Dio 14, e anche in videochiamata. Prima dell’incarico riceve un preventivo scritto.
Fonti: codice civile, artt. 2110, 2120, 2935, 2943 e 2948; codice di procedura civile, artt. 409 e 633; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 349. Testo vigente su Normattiva consultato il 22 ottobre 2026. Contenuto informativo: non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche a distanza.