- Il regolamento UE 2020/1503 fissa regole per le piattaforme di crowdfunding.
- Solo soggetti autorizzati possono prestare il servizio (art. 3).
- La piattaforma deve valutare il rischio di credito e dare informazioni chiare (artt. 4 e 19).
- Per gli investitori non sofisticati ci sono test, avvertenze e quattro giorni per ripensarci (artt. 21 e 22).
Aggiornato il 28 ottobre 2026.
Di cosa si parla
Il crowdfunding mette in contatto investitori e chi cerca fondi attraverso una piattaforma online. Il regolamento UE 2020/1503 si occupa dei servizi di intermediazione nella concessione di prestiti e del collocamento di valori mobiliari o quote di s.r.l. (art. 2). Non si applica ai titolari di progetti consumatori, né alle offerte superiori a 5 milioni di euro in dodici mesi (art. 1).
Chi può prestare il servizio
I servizi possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding (art. 3). In Italia chi presta il servizio senza l’autorizzazione prevista rischia sanzioni amministrative da cinquemila euro fino a cinque milioni (art. 190, comma 1-bis.1, TUF). Per questo il primo controllo è se la piattaforma è autorizzata.
Cosa deve fare la piattaforma
- Agire in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei clienti (art. 3).
- Se fissa il prezzo dell’offerta, valutare in modo ragionevole il rischio di credito del progetto, usando informazioni sufficienti (art. 4).
- Dare informazioni corrette, chiare e non fuorvianti su costi, rischi e criteri di selezione dei progetti (art. 19).
- Avvertire che i servizi non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi e che i titoli non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori (art. 19, comma 2).
- Pubblicare ogni anno i tassi di default dei progetti offerti nei 36 mesi precedenti (art. 20).
Gli investitori non sofisticati
Prima di dare pieno accesso, la piattaforma valuta se il servizio è appropriato, chiedendo esperienza, obiettivi e comprensione dei rischi. Chiede anche di simulare la capacità di sostenere perdite pari al 10 % del patrimonio netto. Prima di ogni investimento sopra il maggiore tra 1.000 euro e il 5 % del patrimonio, servono un’avvertenza sui rischi, il consenso esplicito e la prova che l’investitore comprende l’investimento (art. 21).
L’investitore non sofisticato ha un periodo di riflessione di quattro giorni di calendario, durante il quale può revocare l’offerta senza motivo né penalità (art. 22).
Se il promotore non restituisce
La mancata restituzione da parte del promotore non rende da sola responsabile la piattaforma. La piattaforma risponde se ha violato i suoi obblighi: per esempio informazioni fuorvianti, valutazione del rischio mancante o inadeguata, assenza di autorizzazione. Si applicano le regole civili generali sul risarcimento, e il danno e il nesso vanno provati. Verso il promotore, invece, si agisce per il recupero del credito, valutando prima se ci siano beni aggredibili, anche immobili.
Domande frequenti
La piattaforma garantisce la restituzione?
No: il regolamento prevede che i servizi di crowdfunding non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi né nell’indennizzo degli investitori (art. 19, comma 2).
Posso ripensarci dopo aver investito?
Gli investitori non sofisticati hanno quattro giorni di calendario per revocare l’offerta senza penalità (art. 22).
Come capisco se la piattaforma è autorizzata?
Verificando che risulti tra i fornitori autorizzati, prima di investire. Il regolamento ammette solo fornitori autorizzati (art. 3).
Posso agire contro la piattaforma?
Solo se emergono violazioni dei suoi obblighi, con prova del danno. Si valuta caso per caso sui documenti.
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Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Fonti ufficiali lette il 26 ottobre 2026: Regolamento (UE) 2020/1503, artt. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, testo pubblicato in GU L 347 del 20.10.2020 (versione consolidata italiana non disponibile; eventuali modifiche successive non verificate) su EUR-Lex; TUF, art. 190, su Normattiva. Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Richiedere i documenti e la verifica dell’autorizzazione della piattaforma.
- Diffida al promotore e alla piattaforma.
- Causa civile contro chi risulta responsabile, valutando beni e garanzie.
Quale conviene di solito e perché
Di solito conviene partire dalla documentazione: cosa ti è stato detto, quali rischi sono stati indicati, se c’erano garanzie sul progetto. Dai documenti si capisce contro chi agire e con quali probabilità di recupero.
Cosa fare subito
- Salva schermate dell’offerta e le email della piattaforma.
- Conserva contratti, ricevute e documenti sul progetto.
- Chiedi per iscritto lo stato del progetto e dei rimborsi.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Raccogli tutto il materiale sull’offerta.
- Segna importi, date e piano di rimborso previsto.
- Controlla se esistono ipoteche o garanzie sull’immobile finanziato.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online. Prima dell’incarico ricevi un preventivo scritto. Le sedi sono a Napoli, Roma e Bari, su appuntamento.