- La regola generale è la prescrizione in dieci anni (art. 2946 c.c.).
- La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935).
- Si interrompe con la causa, con la messa in mora o con il riconoscimento del debito (artt. 2943-2944).
- Nei conti affidati la decorrenza dipende dal tipo di versamenti: va fatta una verifica sui movimenti.
Aggiornato il 27 ottobre 2026.
La regola generale
Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione in dieci anni (art. 2946 c.c.). La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935).
Cosa chiedere indietro
Chi ha pagato interessi o commissioni non dovuti può chiedere la restituzione di quanto pagato in più. Alcuni esempi di clausole da controllare:
- interessi non indicati per iscritto: i contratti bancari devono essere scritti e indicare tasso e condizioni, altrimenti la clausola è nulla e si applicano i tassi di legge (art. 117 TUB);
- interessi sugli interessi: nei conti correnti gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e si conteggiano sulla sorte capitale (art. 120 TUB, comma 2);
- commissioni e condizioni diverse da quelle pattuite.
Dalla decorrenza al conto affidato
Nel conto con apertura di credito, versamenti e prelievi si susseguono per anni. Il punto da chiarire è da quando può dirsi che un pagamento indebito è stato fatto e quindi da quando comincia a decorrere il termine. La giurisprudenza distingue tra i versamenti che ripristinano soltanto la disponibilità sul conto e i pagamenti veri e propri. Questo punto non è trattato dai testi di legge letti per questa guida e va verificato sulle sentenze più recenti e sui movimenti del conto.
Come si interrompe la prescrizione
- Con la notifica dell’atto di citazione, o con la domanda proposta in un giudizio già in corso (art. 2943).
- Con ogni altro atto che costituisca in mora il debitore, come una lettera di diffida (art. 2943, ultimo comma).
- Con il riconoscimento del diritto da parte della banca (art. 2944).
Per effetto dell’interruzione comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Se l’interruzione avviene con la causa, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945).
Cosa fare prima
- Chiedi alla banca copia di contratto ed estratti conto dall’apertura.
- Fai calcolare gli importi da un consulente tecnico.
- Invia una diffida scritta, con prova di consegna, se i termini si avvicinano.
Domande frequenti
Quanti anni ho per chiedere la restituzione?
La regola generale è dieci anni (art. 2946), ma il momento da cui si contano dipende dal caso. Si verifica sui movimenti.
Una lettera ferma la prescrizione?
Un atto che costituisce in mora il debitore interrompe la prescrizione (art. 2943). La lettera va redatta e inviata con prova di consegna.
Dopo l’interruzione, quanto tempo ho?
Comincia un nuovo periodo di prescrizione. Se hai iniziato una causa, il termine non corre fino alla sentenza definitiva (art. 2945).
Posso chiedere gli estratti conto di anni lontani?
Sì: conviene chiederli subito, per iscritto, e conservare la prova della richiesta.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma e a Bari, su appuntamento, e a distanza.
Prenota una consulenza · Scrivici su WhatsApp · Chiama in studio 347 5264190
Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Fonti ufficiali lette il 26 ottobre 2026: Codice civile (artt. 2935, 2943, 2944, 2945, 2946) e TUB (artt. 117 e 120) su Normattiva e le note di aggiornamento delle pagine. Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
Pagina principale della materia: Banche e prodotti finanziari: tutte le guide e come contattare lo studio →
La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Richiesta scritta di contratto ed estratti conto.
- Perizia sui calcoli degli interessi e delle commissioni.
- Diffida per interrompere la prescrizione, poi trattativa o causa.
Quale conviene di solito e perché
Di solito conviene muoversi presto: la diffida scritta può interrompere la prescrizione, mentre la perizia dice quanto c’è da chiedere. Senza date certe è facile perdere parte delle somme.
Cosa fare subito
- Chiedi gli estratti conto dall’apertura del rapporto.
- Conserva contratto e lettere ricevute dalla banca.
- Segna le date dei pagamenti più vecchi.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Raccogli contratto, fido ed estratti conto.
- Annota quando hai saputo delle somme in più.
- Non firmare quietanze senza averle fatte leggere.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online. Prima dell’incarico ricevi un preventivo scritto. Le sedi sono a Napoli, Roma e Bari, su appuntamento.