Per i sinistri stradali con lesioni l’assicurazione deve fare un’offerta congrua e motivata, oppure spiegare perché non la fa (art. 148, comma 2 Codice delle assicurazioni). Se la perizia medica ti sembra sbagliata, non firmare la quietanza: puoi contestarla e chiedere una consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.).
La perizia medico-legale dell’assicurazione decide spesso la cifra offerta. Qui spieghiamo come leggerla e quando reagire. Le norme sono state lette su Normattiva il 27 ottobre 2026.
Cosa controllare nella perizia
- La data di guarigione e i postumi: la richiesta deve essere accompagnata da attestazione medica con guarigione, con o senza postumi permanenti (art. 148, comma 2).
- Le lesioni considerate: tutte quelle dei referti sono state valutate?
- Il perito: chi lo ha incaricato e se ti ha visitato.
- La motivazione: se l’assicurazione non offre, deve comunicare specificamente i motivi.
I tempi e le regole dell’offerta
L’assicurazione deve fare l’offerta o comunicare i motivi entro i termini dell’art. 148, che sono sospesi se il danneggiato rifiuta gli accertamenti strettamente necessari (comma 3). Se accetti, il pagamento avviene entro quindici giorni (comma 6). Se rifiuti l’offerta, la somma offerta viene comunque pagata e imputata alla liquidazione definitiva (comma 7).
La soluzione migliore per te
- Prima di accettare: fai leggere la perizia a un medico legale di tua fiducia e confrontala con i tuoi referti.
- Se non sei d’accordo: non firmare la quietanza liberatoria; comunica per iscritto le contestazioni.
- Se l’assicurazione non cambia idea: considera una consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis), con tentativo di conciliazione.
Nessuna strada garantisce un esito.
- Leggere con te perizia e referti e segnalare le differenze.
- Coordinare un medico legale di parte.
- Preparare la risposta all’offerta e, se serve, il ricorso.
Domande frequenti
Se rifiuto l’offerta perdo la somma?
No: l’assicurazione corrisponde comunque la somma offerta, che è imputata alla liquidazione definitiva (art. 148, comma 7).
Devo accettare gli accertamenti dell’assicurazione?
Non puoi rifiutare quelli strettamente necessari alla valutazione, altrimenti i termini restano sospesi (art. 148, comma 3).
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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