Dopo un sinistro marittimo una perizia tecnica serve a provare causa e valore del danno. Se non riesci a provare l’importo preciso, lo liquida il giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.); prima della causa puoi chiedere una consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.).
La perizia è spesso la prova più importante. Qui spieghiamo come usarla bene. Le norme sono state lette su Normattiva il 27 ottobre 2026.
Cosa deve dire la perizia
- La causa del danno: urto, incendio, avaria, errore di manovra.
- Il valore dei danni: riparazione, perdita di valore, fermo della barca. Il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno (art. 2056 c.c., con gli artt. 1223 e 1226).
- La data e lo stato della barca al momento dell’ispezione, con foto e misure.
Perizia di parte o consulenza del giudice
La perizia di parte è un documento che porti tu: pesa, ma può essere contestata. La consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) è disposta dal giudice, include un tentativo di conciliazione e, se le parti si accordano, può portare a un verbale con efficacia di titolo esecutivo.
La soluzione migliore per te
- Prima di riparare: fai ispezionare la barca da un perito tecnico indipendente, anche con l’altra parte presente.
- Poi: invia la perizia con la richiesta di risarcimento.
- Se l’altra parte non accetta: considera la consulenza preventiva prima della causa.
Nessuna strada garantisce un esito.
- Indicare quali domande porre al perito.
- Coordinare ispezione e prove prima delle riparazioni.
- Decidere con te tra perizia di parte e consulenza preventiva.
Domande frequenti
Posso riparare la barca prima della perizia?
Conviene di no: la riparazione cancella le prove sullo stato dei danni.
Se non riesco a quantificare il danno?
Il giudice può liquidarlo in via equitativa (art. 1226).
Leggi anche: accertamento tecnico preventivo, urto in mare.
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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