Chi è tenuto a risarcire i danni causati da un animale di proprietà o da un animale randagio o selvatico?
Per gli animali in proprietà o in uso, l’art. 2052 del Codice Civile stabilisce una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, sia che l’animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Per i danni causati da cani randagi, la responsabilità ex art. 2043 c.c. grava sugli Enti preposti dalla legislazione regionale alla prevenzione del randagismo e all’accalappiamento (Comuni e Aziende Sanitarie Locali), mentre per la fauna selvatica si applica il regime di cui all’art. 2052 c.c. nei confronti della Regione.
1. Valutazione medico-legale degli esiti cicatriziali e del danno estetico
Le aggressioni da parte di animali comportano frequentemente lesioni cutanee e muscolari con postumi cicatriziali permanenti. Lo Studio collabora con medici legali per la corretta valutazione del danno biologico ed estetico e verifica l’operatività di eventuali polizze assicurative R.C. del capofamiglia.
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Lo Studio Legale Avv. Renato Giuseppe Fiorentino assiste privati, professionisti e imprese collaborando, ove la natura della pratica lo richieda, con una qualificata rete di consulenti tecnici di parte (medici legali, ingegneri cinematici e navali, architetti, commercialisti, revisori contabili e notai) per una compiuta istruttoria stragiudiziale e giudiziale.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017, al conferimento dell’incarico viene sottoposto un preventivo scritto recante la distinzione tra compenso professionale, spese forfettarie ed oneri fiscali e previdenziali di legge, oltre alle eventuali anticipazioni esenti.
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