Se la barca si danneggia mentre è in rimessaggio, il cantiere può dover risarcire se non ha eseguito esattamente la prestazione dovuta, a meno che provi una causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Se ha la custodia della barca, può rispondere anche ai sensi dell’art. 2051, salvo caso fortuito.
Gelo, infiltrazioni, cadute dai supporti: i danni invernali sono frequenti. Qui trovi le regole base. Le norme sono state lette su Normattiva il 27 ottobre 2026.
Cosa guardare
- Il contratto di rimessaggio: cosa il cantiere si era impegnato a fare, per esempio custodia, controlli o copertura.
- Inadempimento (art. 1218): chi non esegue esattamente la prestazione risarcisce, salvo prova di impossibilità per causa non imputabile.
- Danno risarcibile (art. 1223): perdita subita e mancato guadagno, se sono conseguenza immediata e diretta.
- Prevedibilità (art. 1225): senza dolo, il risarcimento è limitato al danno prevedibile.
La soluzione migliore per te
- Subito: foto e video dei danni prima di muovere la barca; chiedi per iscritto cosa è accaduto.
- Poi: perizia di parte e richiesta scritta al cantiere, con il contratto e le fatture allegate.
- Se il cantiere contesta: valuta una consulenza tecnica preventiva.
Nessuna strada garantisce un esito.
- Leggere il contratto di rimessaggio e le clausole di esonero.
- Coordinare la perizia sul danno invernale.
- Inviare la richiesta al cantiere e all’assicurazione.
Domande frequenti
Il cantiere può escludere la sua responsabilità nel contratto?
Dipende dalla clausola: va letta nel contratto concreto.
Devo provare io la colpa del cantiere?
Per l’inadempimento di un contratto il debitore deve provare che la causa non gli è imputabile (art. 1218).
Leggi anche: incendio o affondamento in porto, accertamento tecnico preventivo.
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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