In quali casi l’assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa verso il proprio assicurato?
Ai sensi dell’art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, la compagnia assicurativa non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di polizza, dovendo procedere alla liquidazione del danno. Tuttavia, l’assicuratore ha diritto di agire in rivalsa verso il proprio contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la prestazione (ad esempio per guida in stato di ebbrezza, patente scaduta o revisione omessa, se espressamente pattuiti).
1. Vessatorietà delle clausole di esclusione e tutela del consumatore
La giurisprudenza di legittimità distingue rigorosamente tra clausole che delimitano l’oggetto del contratto e clausole che limitano la responsabilità dell’assicuratore ex art. 1341 c.c. o determinano un significativo squilibrio ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005). Lo Studio esamina le condizioni generali e particolari di polizza, la regolarità degli accertamenti alcolemici o tossicologici e la congruità dell’importo pagato dall’assicuratore al terzo prima di agire in regresso.
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Lo Studio Legale Avv. Renato Giuseppe Fiorentino assiste privati, professionisti e imprese collaborando, ove la natura della pratica lo richieda, con una qualificata rete di consulenti tecnici di parte (medici legali, ingegneri cinematici e navali, architetti, commercialisti, revisori contabili e notai) per una compiuta istruttoria stragiudiziale e giudiziale.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017, al conferimento dell’incarico viene sottoposto un preventivo scritto recante la distinzione tra compenso professionale, spese forfettarie ed oneri fiscali e previdenziali di legge, oltre alle eventuali anticipazioni esenti.
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