- La casa familiare si assegna tenendo conto in via prioritaria dell’interesse dei figli (art. 337-sexies c.c.).
- Il diritto viene meno se l’assegnatario non abita più stabilmente la casa, convive more uxorio o si risposa: ma la giurisprudenza guarda sempre all’interesse del minore.
- Il provvedimento è trascrivibile e opponibile ai terzi; senza trascrizione l’opponibilità è limitata a nove anni.
Dopo la separazione, la domanda più frequente è: «Chi resta in casa, e per quanto?». La risposta dipende meno dalla proprietà dell’immobile e più dai figli.
Indice
- Come decide il giudice
- Quando l’assegnazione finisce
- Nuova convivenza: non è una revoca automatica
- Verso i terzi: trascrizione, vendita, ipoteca
- Effetti economici
- Domande frequenti
Come decide il giudice
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Il giudice considera l’assegnazione anche nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenendo conto dell’eventuale titolo di proprietà (art. 337-sexies c.c.). Di regola la casa va al genitore con cui il figlio minore vive in prevalenza (Cass., Sez. I, ord. 2 agosto 2023, n. 23501). La decisione non può fondarsi su soli interessi economici dei coniugi (Cass., Sez. I, ord. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Quando l’assegnazione finisce
Secondo la norma, il diritto viene meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare, convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio. Un allontanamento periodico per lavoro non ha carattere di stabilità e non basta per la revoca (Cass., Sez. I, ord. 22 giugno 2023, n. 17941). L’affidamento condiviso o il collocamento paritetico non comportano revoca automatica (Cass., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023, n. 5738).
Nuova convivenza: non è una revoca automatica
La Cassazione ha escluso che l’assegnazione possa essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia iniziato una convivenza nella casa: conta la rispondenza all’interesse del minore (Cass., Sez. I, ord. 11 novembre 2021, n. 33610).
Verso i terzi: trascrizione, vendita, ipoteca
Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile ai terzi (art. 2643 c.c.). Se non è trascritto, è opponibile al terzo acquirente nei limiti di nove anni; se trascritto, anche oltre, finché dura il provvedimento (Cass., Sez. II, 24 gennaio 2018, n. 1744). Chi ha un’ipoteca iscritta prima della trascrizione può far vendere il bene come libero (Cass., Sez. III, ord. 19 aprile 2024, n. 10686). In caso di vendita l’assegnatario non ha diritto di prelazione (Cass., Sez. II, ord. 9 maggio 2023, n. 12305).
Effetti economici
L’assegnazione è un’utilità valutabile economicamente e si considera nel determinare l’assegno (Cass., Sez. I, 21 settembre 2022, n. 27599). Le Sezioni Unite la qualificano come atipico diritto personale di godimento (Cass., Sez. Un., 9 giugno 2022, n. 18641).
Domande frequenti
Se la casa è dell’altro genitore, posso comunque restarci?
Sì, se il giudice la assegna nell’interesse dei figli. Il titolo di proprietà incide sui rapporti economici, non è il criterio principale.
Devo comunicare il cambio di residenza?
Con figli minori ciascun genitore deve comunicare all’altro il cambio di residenza o domicilio entro trenta giorni.
E per i figli maggiorenni?
La valutazione è caso per caso: si guarda alla convivenza e alla non autosufficienza (Cass., Sez. I, ord. 10 giugno 2024, n. 16051).
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Codice civile, art. 337-sexies e art. 2643 (Normattiva). Le sentenze sono quelle indicate nel testo.
Pagina principale della materia: separazione e divorzio.
A cura dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Studio Legale Fiorentino (Napoli, Forio, Roma, Bari). Oltre 25 anni di attività in diritto civile. Aggiornato a ottobre 2026. Questo articolo ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza sul tuo caso. Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.
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