Un provvedimento cautelare, concesso o negato, si può impugnare con il reclamo entro 15 giorni; il termine è perentorio e va controllato subito (art. 669-terdecies c.p.c.).
In 30 secondi
- Il reclamo si propone contro l’ordinanza che ha concesso o negato un provvedimento cautelare, per esempio un sequestro o un ordine d’urgenza (art. 669-terdecies c.p.c.).
- Il termine è di quindici giorni, perentorio, dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione, se anteriore.
- Decide un collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento, entro venti giorni dal deposito del ricorso.
- Il reclamo non sospende il provvedimento: la sospensione si può ottenere solo per motivi sopravvenuti che causano grave danno.
Aggiornato il 21 ottobre 2026.
Che cos’è il reclamo cautelare
È il modo per far riesaminare un provvedimento d’urgenza da un altro giudice, senza aspettare la sentenza. Serve a chi si è visto negare una tutela urgente, ma anche a chi ha subito un sequestro o un ordine che ritiene ingiusto.
Il termine da non perdere
Il termine è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia in udienza oppure dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, se anteriore. Per questo la PEC della cancelleria va letta lo stesso giorno in cui arriva.
Come si propone
- Si deposita un ricorso, che indica i motivi del reclamo.
- Contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale decide il collegio, senza il giudice che ha emesso il provvedimento.
- Il collegio, convocate le parti, pronuncia entro venti giorni dal deposito del ricorso un’ordinanza non impugnabile.
- Il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento del reclamo vanno proposti nello stesso procedimento, e il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
La soluzione migliore per te
- Se hai perso e il pericolo è reale: conviene reclamare subito, perché il tempo pesa sul danno che vuoi evitare.
- Se hai vinto solo in parte: valuta se reclamare anche tu, per non lasciare all’altra parte l’ultima parola.
- Se il termine è scaduto: resta la causa di merito; se il provvedimento è stato concesso prima della causa, attenzione al termine per iniziarla (art. 669-octies c.p.c.).
Cosa fare subito: annota la data di notifica o di udienza, conserva il provvedimento e rivolgiti a un avvocato entro pochi giorni. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Calcola il termine di 15 giorni e lo segna in agenda.
- Valuta se il reclamo ha possibilità serie o se conviene un’altra strada.
- Prepara il ricorso e, se ne ricorrono i presupposti, la richiesta di sospensione.
Documenti utili per il primo colloquio
- il provvedimento e la PEC di comunicazione della cancelleria;
- il ricorso cautelare e i documenti depositati;
- le memorie dell’altra parte;
- ogni prova di fatti nuovi successivi al provvedimento.
Se manca qualcosa, il colloquio si fa lo stesso: lo studio ti dice come recuperarlo.
Domande frequenti
Il reclamo ferma il sequestro o l’ordine?
No. Il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo può sospendere l’esecuzione, o subordinarla a una cauzione, solo quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno.
Si può reclamare un provvedimento che nega la tutela?
Sì, il reclamo è ammesso contro l’ordinanza che ha concesso o negato il provvedimento cautelare.
Dopo il reclamo posso ancora fare la causa di merito?
Sì. Il provvedimento cautelare non decide in via definitiva sul diritto.
Hai un provvedimento cautelare da contestare?
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Fonti: Codice di procedura civile, artt. 669-octies e 669-terdecies, Normattiva (vigenza verificata il 21 ottobre 2026). Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale.
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