Se la tua impresa di trasporto non viene pagata, conta la prova del lavoro fatto e conta il tempo: i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno (art. 2951 c.c.).
In 30 secondi
- Prima di tutto servono la prova del trasporto eseguito e la prova di chi lo ha ordinato.
- Il compenso va chiesto in fretta: la prescrizione è di un anno, diciotto mesi se il trasporto inizia o termina fuori d’Europa (art. 2951 c.c.).
- Il sub-vettore ha azione diretta per il corrispettivo verso tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, nei limiti previsti dall’art. 7-ter del d.lgs. 286/2005.
- Una diffida scritta con scadenza ferma i dubbi e prepara il decreto ingiuntivo.
Aggiornato il 21 ottobre 2026.
Le prove da avere in mano
- Il documento di trasporto: lettera di vettura o CMR, con la firma o il timbro di chi ha ricevuto la merce.
- L’ordine di trasporto: email, messaggi o contratto quadro con prezzo e tratta.
- Le fatture e i solleciti: con data di invio e prova di ricezione.
- I dati del viaggio: tabulati, cronotachigrafo e carburante, se il cliente contesta tempi o tratta.
Il termine di un anno
L’art. 2951 c.c. stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno; il termine decorre, per le cose trasportate, dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna al luogo di destinazione. Diventano diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. Per questo i viaggi non pagati vanno ordinati per data e sollecitati per iscritto senza attendere.
Se lavori come sub-vettore
Il vettore che ha svolto un servizio su incarico di un altro vettore ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Questi sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, salva la rivalsa di ciascuno verso la propria controparte (art. 7-ter d.lgs. 286/2005). In pratica, se chi ti ha incaricato non paga, puoi rivolgerti anche ai soggetti a monte della catena: va verificato chi rientra tra loro nel tuo caso.
La soluzione migliore per te
- Se il cliente riconosce il debito: proponi un piano di rientro scritto, con garanzie e decadenza dalle rate.
- Se il cliente tace o contesta senza motivi: diffida via PEC con scadenza e, se serve, decreto ingiuntivo.
- Se la merce è stata danneggiata e il cliente trattiene il compenso: separa le due questioni: danno da dimostrare e corrispettivo del viaggio.
- Se i ritardi sono ricorrenti: inserisci nei contratti termini di pagamento, interessi e clausola di sospensione del servizio.
Cosa fare subito: raccogli i documenti dei viaggi non pagati, ordinali per cliente e per data, e non sospendere il servizio senza averlo letto nel contratto. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Controlla i documenti dei viaggi e individua a chi chiedere il pagamento, anche con l’azione diretta.
- Prepara la diffida e, se serve, il decreto ingiuntivo.
- Ti aiuta a riscrivere i contratti con i clienti e i sub-vettori.
Documenti utili per il primo colloquio
- lettere di vettura o CMR dei viaggi non pagati;
- ordini, contratti e scambi di email;
- fatture e solleciti inviati;
- visura del cliente e dei sub-vettori coinvolti.
Se manca qualcosa, il colloquio si fa lo stesso: lo studio ti dice come recuperarlo.
Domande frequenti
Posso fermare i camion se il cliente non paga?
Dipende dal contratto e dalla situazione. Una sospensione improvvisa può creare danni a tuo carico: meglio una diffida scritta prima.
Quanto tempo ho per chiedere il compenso?
Un anno, che diventa diciotto mesi se il trasporto inizia o termina fuori d’Europa (art. 2951 c.c.). Il calcolo della decorrenza va fatto viaggio per viaggio.
Il cliente dice che la merce è arrivata danneggiata: posso farmi pagare lo stesso?
Sono due temi distinti: il danno va provato, e il compenso va valutato per quanto eseguito. Va letta la documentazione di consegna.
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Fonti: Codice civile, artt. 1678 e 2951; d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, art. 7-ter, Normattiva (vigenza verificata il 21 ottobre 2026). Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale.
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