Ricoprire la carica di amministratore unico o di componente del Consiglio di Amministrazione di una Società a responsabilità limitata (S.r.l.) espone il patrimonio personale a un rischio diretto: quando emergono perdite d’esercizio, dissidi con i soci di minoranza o l’apertura della liquidazione giudiziale, l’amministratore può essere convenuto davanti alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa con un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 del Codice Civile su Normattiva (e dell’art. 255 del Codice della Crisi D.Lgs. 14/2019).
1. Chi può agire contro l’amministratore di S.r.l. e quando scatta la responsabilità
Ai sensi dell’art. 2476 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società, e rispondono altresì verso i creditori sociali (comma 6) quando per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale quest’ultimo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Tra i doveri centrali oggi valutati dai Tribunali vi è l’obbligo, imposto dall’art. 2086, comma 2, c.c. e dall’art. 3 del D.Lgs. 14/2019, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi.
2. I 3 pilastri della difesa tecnica dell’amministratore in giudizio
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la responsabilità dell’amministratore non è mai una responsabilità oggettiva per il solo fatto che la società abbia subito perdite o sia fallita:
- La Business Judgment Rule (insindacabilità nel merito delle scelte di gestione): il Giudice non può sindacare col senno di poi l’opportunità e la convenienza economica di un investimento o di una scelta imprenditoriale se l’amministratore dimostra di aver agito in assenza di conflitto d’interessi, assumendo preventivamente adeguate informazioni e seguendo un percorso decisionale ragionevole al momento in cui la scelta è stata compiuta (valutazione ex ante).
- Contestazione del calcolo automatico dei “netti patrimoniali” (Art. 2486, comma 3, c.c.): quando i curatori quantificano il danno nella differenza tra il patrimonio netto alla data di perdita del capitale sociale e il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale (art. 2486, comma 3, c.c.), tale criterio costituisce una mera presunzione semplice. Con una consulenza tecnica contabile di parte è possibile fornire la prova contraria, scorporando le rettifiche meramente contabili (svalutazione di immobilizzazioni o crediti già inesigibili in epoca anteriore) e i costi fissi che la società avrebbe comunque sostenuto anche in liquidazione.
- Verbalizzazione del dissenso: la responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a conoscenza che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare formalmente il proprio dissenso.
Caso Pratico di Studio
Il caso: Il Curatore di una S.r.l. manifatturiera cita in giudizio l’ex amministratore chiedendo 620.000 euro di danni calcolati come differenza tra i netti patrimoniali degli ultimi tre esercizi per tardivo accertamento della causa di scioglimento.
La difesa tecnica: La consulenza contabile difensiva dimostra che per 490.000 euro il peggioramento del patrimonio netto era dipeso dalla semplice svalutazione a valori di realizzo dei macchinari industriali all’apertura del concorso (perdita da cessazione della continuità aziendale e non da nuova gestione) e che nei mesi precedenti l’amministratore aveva compiuto soli atti conservativi riducendo l’esposizione verso i fornitori. La pretesa risarcitoria viene drasticamente abbattuta e definita in via transattiva con l’intervento della polizza assicurativa D&O.
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Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Verbalizza le decisioni rilevanti, le informazioni assunte e le eventuali riserve o dissensi: il percorso decisionale va documentabile.
- Monitora con regolarità gli indicatori della crisi e il patrimonio netto, conservando le relative evidenze contabili.
- Quando ricevi una diffida o una citazione, non attendere: i termini processuali decorrono dalla notifica.
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