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Centrale Rischi: cos’è, come funziona e come difendersi dalle segnalazioni illegittime

Centrale Rischi: cos’è, come funziona, quando la segnalazione è illegittima e come chiedere rettifica o cancellazione.

Diritto bancario e finanziario · Guida

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 24 Gennaio 2026·Aggiornato il 20 Ottobre 2026·Lettura 8 min

In 30 secondi

  • La Centrale Rischi è un archivio della Banca d’Italia alimentato da banche e finanziarie. Non è una lista nera: contiene anche informazioni positive.
  • Entrano i finanziamenti oltre 30.000 euro e le sofferenze da 250 euro. La sofferenza richiede una valutazione complessiva della tua situazione, non un singolo ritardo.
  • Se la segnalazione è illegittima puoi chiedere rettifica, cancellazione (anche in via d’urgenza, art. 700 c.p.c.) e risarcimento. Il danno però va provato: non è automatico.

Aggiornato il 20 ottobre 2026. Le regole sul preavviso sono in evoluzione: vanno verificate sul caso concreto.

“Centrale Rischi” è uno dei termini che fanno più paura quando si parla di rapporti con la banca. Intorno a questa banca dati circolano parecchi falsi miti. Serve davvero al sistema finanziario, ma un errore dell’intermediario può bloccare il credito di un’impresa o di un privato. In questa guida vediamo cos’è, come funziona e cosa puoi fare se la segnalazione è sbagliata.

Che cos’è la Centrale dei Rischi

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia. Raccoglie i dati che banche e società finanziarie trasmettono sui crediti concessi ai clienti. Registra la tua storia creditizia. Contiene le informazioni positive, come le rate pagate regolarmente e i finanziamenti chiusi correttamente. Contiene anche quelle negative, come le difficoltà di rimborso e i ritardi.

Non va confusa con i SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie, come CRIF). I SIC sono archivi privati, a partecipazione volontaria, non gestiti dalla Banca d’Italia. La partecipazione alla Centrale Rischi, invece, è obbligatoria. Nei SIC finiscono anche i ritardi nel pagamento delle rate. Per la differenza e per la cancellazione dai SIC trovi la guida dedicata, indicata più sotto.

Chi la regola e come è organizzata

La disciplina si trova nella delibera del CICR del 29 marzo 1994 e nelle istruzioni della Banca d’Italia. In particolare c’è la circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 (“Istruzioni per i partecipanti alla Centrale dei Rischi”). Lo scopo è duplice. Da un lato tutela la stabilità del sistema finanziario, controllando i debiti accumulati da uno stesso soggetto presso più banche. Dall’altro dà agli intermediari le informazioni per valutare se sei meritevole di credito.

Le istruzioni dividono i rischi in sezioni: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute e derivati finanziari. C’è poi una sezione informativa con varie categorie di censimento, ad esempio operazioni in pool, rischi autoliquidanti, sofferenze e crediti ceduti a terzi. Per i dettagli aggiornati rimanda sempre al testo vigente delle istruzioni.

Soglie di segnalazione e visura

  • Finanziamenti e garanzie: sono censiti solo se l’importo supera la soglia di 30.000 euro.
  • Sofferenze: vengono segnalate a partire da 250 euro.
  • Quanto indietro guardano le banche: consultano i dati degli ultimi 3 anni.
  • Visura: puoi chiedere i tuoi dati senza costi alla Banca d’Italia. Puoi farlo online con SPID, CNS o CIE, via PEC o di persona in filiale. Se la controlli prima di chiedere un finanziamento, scopri per tempo eventuali errori.

La segnalazione “a sofferenza”: quando diventa un problema

La sofferenza non scatta per un semplice ritardo. Secondo la giurisprudenza, anche di Cassazione, presuppone una valutazione della situazione patrimoniale complessiva del debitore. Serve cioè una vera insolvenza, non solo una difficoltà temporanea o un singolo rapporto. Se la banca ti segnala senza questa istruttoria, la segnalazione può essere illegittima. Lo è, ad esempio, quando riguarda un debito già chiuso con un accordo transattivo liberatorio.

Altri elementi che contano sono i seguenti.

  • Sconfinamento e inadempimenti persistenti: un utilizzo oltre l’accordato o rate non pagate da oltre 90 giorni sono voci diverse dalla sofferenza.
  • Preavviso: per il credito ai consumatori l’art. 125, comma 3, TUB impone di informarti prima della prima segnalazione negativa. Secondo l’orientamento richiamato (ABF), per la Centrale Rischi l’omesso preavviso non rende da solo invalida la segnalazione. Può però fondare una responsabilità risarcitoria della banca.

Come ottenere la cancellazione o la rettifica

  1. Chiedi la visura e controlla accordato, utilizzato e sconfinamenti.
  2. Scrivi all’intermediario che ha segnalato. Chiedi per iscritto rettifica o cancellazione e allega le prove. Solo l’intermediario può correggere il dato.
  3. Se non risponde o rifiuta, puoi rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario.
  4. Se il pregiudizio è grave e imminente, ad esempio perché ti impedisce un finanziamento necessario, si può valutare un ricorso d’urgenza al Tribunale (artt. 669-bis e 700 c.p.c.) per ottenere la cancellazione.

Di solito servono questi documenti: l’eventuale accordo transattivo con la banca, la contabile di estinzione del debito, la lettera o l’atto con cui hai contestato il debito e la lettera di chiusura del conto o del finanziamento. Se non sei tu il vero debitore, per esempio per furto di identità, può essere utile anche una denuncia o querela. Un caso risolto in questo modo è stato deciso dal Tribunale di Roma. Una banca aveva segnalato una cliente per un debito già oggetto di transazione, senza verificarne l’effettiva situazione di indebitamento.

Il risarcimento: perché il danno va provato

Una segnalazione errata può bloccare il credito, far revocare affidamenti da altre banche e danneggiare l’immagine di un’impresa o di un privato. Nel tempo alcune pronunce di merito hanno considerato il danno “in re ipsa” (cioè insito nel fatto stesso) per la cautela d’urgenza. L’orientamento prevalente richiamato dalla Cassazione è oggi un altro: il danno non è automatico e va allegato e provato. Devi dimostrare tre cose.

  • L’errore della banca.
  • Il danno effettivo, come perdite commerciali, finanziamenti negati o revocati, lesione della reputazione.
  • Il nesso causale tra la segnalazione e il danno.

Anche il danno all’immagine va provato e non può essere presunto. La prova può essere data per presunzioni, ad esempio documentando i rifiuti di finanziamento arrivati subito dopo la segnalazione. Il giudice può poi liquidare il danno in via equitativa. Per l’imprenditore il danno riguarda soprattutto la perdita di affidabilità commerciale. Per chi non svolge attività d’impresa riguarda soprattutto la maggiore difficoltà di accesso al credito.

Perché rivolgersi a un avvocato di diritto bancario

Le banche sono organizzate per difendersi e la rettifica dipende da chi ha segnalato. Spesso l’unico modo per ottenerla è agire legalmente. Un avvocato può verificare se il preavviso c’era e se la sofferenza era giustificata o era solo un ritardo. Può raccogliere le prove del danno e valutare la via più rapida, anche d’urgenza.

La strada che di solito conviene

Le strade possibili

  • Richiesta scritta di rettifica o cancellazione all’intermediario.
  • Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario se la banca non risponde o rifiuta.
  • Ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.) se il pregiudizio è grave e imminente.
  • Azione di risarcimento, con prova di errore, danno e nesso causale.

Quale conviene di solito e perché

Dipende dal caso. Di solito si parte dalla visura e dalla richiesta scritta alla banca, con i documenti che provano l’errore. È la via più semplice e costruisce già la prova. L’urgenza si valuta quando il danno sta compromettendo l’attività. Il risarcimento richiede una prova più impegnativa.

Cosa fare subito

  1. Chiedi la visura alla Banca d’Italia e controlla le voci.
  2. Verifica se hai ricevuto un preavviso prima della segnalazione.
  3. Conserva dinieghi, revoche di fido e comunicazioni della banca.

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.

Come può seguirti l’avv. Fiorentino

  • Distingui un semplice ritardo da una vera insolvenza.
  • Conserva ogni comunicazione della banca e i rifiuti di credito ricevuti.
  • Ricorda che la rettifica può farla solo l’intermediario che ha segnalato.

Lo studio ti segue anche a distanza, con documenti inviati online. Consegna un preventivo scritto prima dell’incarico. Ha sedi a Napoli, Roma e Bari e riceve su appuntamento.

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Domande frequenti

La Centrale Rischi è una lista nera?

No. È un archivio della Banca d’Italia con informazioni positive e negative sui tuoi rapporti di credito.

Da quale importo si viene segnalati?

I finanziamenti e le garanzie sono censiti oltre 30.000 euro. Le sofferenze, da 250 euro.

Un ritardo nella rata porta subito in sofferenza?

No. La sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale, non un singolo ritardo.

La banca deve avvisarmi prima?

Nel credito ai consumatori sì, per l’art. 125, comma 3, TUB. Per la Centrale Rischi l’omesso preavviso può fondare una responsabilità risarcitoria.

Il risarcimento è automatico?

No: vanno provati errore della banca, danno e nesso causale.

Si può ottenere la cancellazione in tempi rapidi?

Nei casi di pregiudizio grave e imminente si può valutare il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Fonti: delibera CICR 29 marzo 1994; circolare Banca d’Italia n. 139/1991; art. 125 TUB; artt. 669-bis e 700 c.p.c.; Cassazione e giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma). Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.

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