Molti pensano al fondo patrimoniale come a uno scudo automatico per la casa di famiglia. In realtà è un vincolo con regole precise, e la sua efficacia dipende dal caso.
In 30 secondi
- Il fondo si costituisce per atto pubblico, dai coniugi o da un terzo, anche per testamento (art. 167 c.c.).
- L’esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.): per gli altri debiti la protezione non c’è.
- Un fondo costituito dopo il sorgere del debito può essere aggredito dal creditore con la revocatoria (art. 2901 c.c.) o, entro un anno dalla trascrizione, direttamente con il pignoramento (art. 2929-bis c.c.).
Aggiornato il 21 ottobre 2026.
Riferimenti normativi
Come si costituisce
- Atto pubblico. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire il fondo.
- Quando. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
- Terzo. Se il fondo è costituito per atto tra vivi da un terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi, anche con atto pubblico posteriore.
Quali beni si possono vincolare
La norma parla di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri e di titoli di credito, destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. I titoli di credito vanno vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Chi è proprietario e come si vende
- Proprietà. I beni del fondo spettano a entrambi i coniugi, salvo diversa previsione dell’atto; i frutti vanno impiegati per i bisogni della famiglia (art. 168 c.c.).
- Vendita o ipoteca. Se l’atto non lo consente espressamente, servono il consenso di entrambi i coniugi e, con figli minori, l’autorizzazione del giudice nei soli casi di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.).
Cosa protegge e cosa no
L’art. 170 c.c. stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ne derivano due conseguenze pratiche:
- per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, il fondo non protegge;
- conta che cosa sapeva il creditore sullo scopo del debito: è una questione di fatto e di prove.
C’è poi il tema del momento. Se il fondo viene costituito quando il debito esiste già, il creditore può chiedere che l’atto sia dichiarato inefficace nei suoi confronti con l’azione revocatoria, alle condizioni dell’art. 2901 c.c. E se il vincolo è costituito a titolo gratuito dopo il sorgere del credito, il creditore munito di titolo esecutivo può pignorare il bene senza attendere la sentenza di revoca, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto (art. 2929-bis c.c.).
Cosa fare subito
- Elenca i beni che vorresti vincolare e i debiti presenti e futuri della famiglia.
- Non costituire il fondo se hai già debiti o contestazioni in corso senza un parere scritto.
- Fai predisporre l’atto pubblico solo dopo aver chiarito lo scopo e i rischi.
Documenti utili per il primo colloquio
Porta o invia online, se li hai:
- atto di acquisto degli immobili e visure catastali;
- estratto dell’atto di matrimonio e regime patrimoniale;
- elenco dei debiti, mutui e fideiussioni in corso;
- eventuali atti di costituzione di fondi o trust già esistenti.
Se manca qualcosa, il colloquio si fa lo stesso: lo studio ti dice come recuperarlo.
Domande frequenti
Il fondo patrimoniale si può costituire dopo il matrimonio?
Sì. L’art. 167 c.c. dice che la costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
Serve un atto pubblico?
Sì, per atto pubblico; un terzo può costituirlo anche per testamento.
Il fondo mette la casa al riparo da tutti i creditori?
No. Protegge solo dai debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.), e può essere aggredito se costituito dopo il sorgere del debito.
Fonte delle norme: Normattiva, testo vigente consultato il 21 ottobre 2026. Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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