- L’accertamento sintetico richiede uno scostamento minimo tra reddito dichiarato e accertabile (art. 38 DPR 600/1973).
- Il contribuente può provare che le spese sono state fatte con altri redditi o che hanno altro importo.
- Il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità (art. 21 D.Lgs. 546/1992).
- Attenzione: molte norme citate sono abrogate dal 1° gennaio 2027.
Aggiornato il 27 ottobre 2026.
Una nota importante sulle date
Le norme di questa guida sono quelle in vigore il 27 ottobre 2026. Gli artt. 38 e 39 del DPR 600/1973, l’art. 54 del DPR 633/1972 e, nel D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario, gli artt. 12, 18, 19 e 21 risultano abrogati con effetto dal 1° gennaio 2027, e così il D.Lgs. 218/1997 sull’adesione. Per gli atti dal 2027 si applicheranno le nuove norme (D.Lgs. 141/2026 e testo unico della giustizia tributaria), che non sono state lette per questa guida. Prima di agire, controlla sempre la disciplina applicabile al tuo caso.
Accertamento sintetico
L’ufficio può determinare in modo sintetico il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso dell’anno (art. 38 DPR 600/1973, comma 4). La determinazione sintetica si fa solo se il reddito accertabile supera di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo dell’assegno sociale annuo (comma 6).
Il contribuente può sempre dimostrare che:
- le spese sono state finanziate con redditi diversi, esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o legalmente esclusi, oppure da altri soggetti;
- le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- la quota di risparmio usata per consumi e investimenti si è formata negli anni precedenti.
L’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie e, dopo, di avviare l’accertamento con adesione (comma 7).
Accertamento induttivo sull’impresa
Per il reddito d’impresa l’ufficio può prescindere dalle scritture contabili e usare anche presunzioni prive dei requisiti ordinari, nei casi indicati dall’art. 39, comma 2, DPR 600/1973: per esempio se il reddito non è stato dichiarato, se le scritture non sono state tenute o sono state sottratte all’ispezione, o se le irregolarità sono così gravi e ripetute da renderle inattendibili. Per l’IVA l’art. 54 DPR 633/1972 disciplina la rettifica della dichiarazione.
Motivazione dell’atto
Gli atti dell’amministrazione finanziaria autonomamente impugnabili sono motivati, a pena di annullabilità, indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche (art. 7 L. 212/2000). Se l’atto richiama un altro atto non conosciuto, questo va allegato. I fatti e le prove non possono essere modificati dopo, se non con un nuovo atto (comma 1-bis).
Adesione: una strada prima del ricorso
Chi ha ricevuto un avviso di accertamento può presentare istanza di accertamento con adesione prima di impugnare, entro il termine del ricorso (art. 6 D.Lgs. 218/1997, comma 2). L’istanza sospende per novanta giorni il termine per impugnare e per pagare l’IVA (comma 3). Se c’è stato il contraddittorio preventivo, l’istanza può essere presentata entro trenta giorni dallo schema di atto (comma 2-bis). L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.
Il ricorso
Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto (art. 21 D.Lgs. 546/1992). L’avviso di accertamento è impugnabile (art. 19). Il ricorso va sottoscritto da un difensore abilitato e deve contenere le indicazioni previste dall’art. 18: manca o è incerta una di esse, e il ricorso è inammissibile. Per le controversie fino a tremila euro si può stare in giudizio senza difensore (art. 12).
Domande frequenti
Quanto tempo ho per impugnare?
Sessanta giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità (art. 21 D.Lgs. 546/1992). L’istanza di adesione sospende il termine per novanta giorni.
Posso provare che le spese non erano mie?
Sì, nell’accertamento sintetico: puoi dimostrare che le spese sono state finanziate da altri redditi, da altri soggetti, o hanno diverso importo (art. 38).
L’ufficio deve spiegarmi come è arrivato alla cifra?
Sì: l’atto va motivato a pena di annullabilità (art. 7 L. 212/2000).
Cosa cambia dal 2027?
Le norme citate risultano abrogate dal 1° gennaio 2027 e sostituite da nuove regole. Va verificato quale disciplina si applica al tuo atto.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma e a Bari, su appuntamento, e a distanza.
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Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Fonti ufficiali lette il 26 ottobre 2026: DPR 600/1973 (artt. 38 e 39), DPR 633/1972 (art. 54), D.Lgs. 546/1992 (artt. 12, 18, 19, 21), L. 212/2000 (art. 7), D.Lgs. 218/1997 (art. 6), versioni vigenti fino al 31.12.2026, su Normattiva; le norme abrogate dal 1.1.2027 sono segnalate nel testo. Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Istanza di adesione prima del ricorso.
- Ricorso entro sessanta giorni.
- Trattativa con l’ufficio per una definizione.
Quale conviene di solito e perché
Di solito conviene prima contare i giorni dalla notifica, perché il ricorso ha un termine che non si recupera. Poi si valuta se l’adesione o il ricorso offra la difesa migliore, anche in base alle prove sulle spese o sulla contabilità.
Cosa fare subito
- Segna la data di notifica dell’atto.
- Raccogli estratti conto, contratti e prove di chi ha pagato cosa.
- Non pagare né firmare adesioni senza averne parlato.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Conserva l’atto e la busta di notifica.
- Prepara una tabella delle spese contestate con le prove.
- Controlla le scritture contabili se sei un’impresa.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online. Prima dell’incarico ricevi un preventivo scritto. Le sedi sono a Napoli, Roma e Bari, su appuntamento.