Imprese e crisi · Guida pratica
Debiti con il Fisco e con la banca: come un’impresa di Napoli può trattare con i creditori senza fallire
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Patrocinante in Cassazione · Aggiornato il 23 ottobre 2026 · Lettura 5 min
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Se l’impresa è in squilibrio ma può ancora risanarsi, l’imprenditore può chiedere alla Camera di commercio un esperto che lo aiuti a trattare con banche e creditori (art. 12 d.lgs. 14/2019). Può chiedere misure protettive contro pignoramenti e, dal 2024, proporre al Fisco un pagamento parziale o dilazionato (art. 23, comma 2-bis). Nessun esito è garantito: serve un piano credibile.
Chi può usare la composizione negoziata
Possono chiederla l’imprenditore commerciale e quello agricolo. Il presupposto è uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII).
È uno strumento volontario e riservato. L’esperto non decide al posto dell’imprenditore: facilita le trattative con creditori e banche, anche per trasferire l’azienda o un ramo, preservando quando possibile i posti di lavoro.
Fermare pignoramenti e azioni dei creditori
Con l’istanza, o anche dopo, l’imprenditore può chiedere le misure protettive. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, né acquisire prelazioni non concordate (art. 18 CCII). Restano esclusi i crediti dei lavoratori.
Le misure vanno poi confermate dal tribunale. Per questo il piano deve essere serio fin dall’inizio: chi chiede protezione senza prospettive concrete rischia di vedersela negare. Approfondisca nella guida Composizione negoziata e misure protettive: cosa cambia per il creditore.
Trattare con il Fisco: la proposta di transazione
Durante le trattative l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori (art. 23, comma 2-bis, CCII). Non si possono includere i tributi che sono risorse proprie dell’Unione europea, come i dazi.
Alla proposta vanno allegate due relazioni: quella di un professionista indipendente, che ne attesta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. In questa sede il Fisco deve aderire: il tribunale non può imporre l’accordo se l’Agenzia dice no.
Le misure premiali sui debiti tributari (art. 25-bis CCII)
- Dall’accettazione dell’esperto gli interessi sui debiti tributari si riducono alla misura legale.
- Alcune sanzioni si riducono alla misura minima se il termine di pagamento scade dopo l’istanza.
- Se l’accordo viene pubblicato, l’Agenzia delle Entrate può concedere, su istanza firmata anche dall’esperto, una rateazione fino a 72 rate mensili.
Quanto dura
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, dopo 180 giorni dall’accettazione, non si è trovata una soluzione. Il termine può essere prorogato di altri 180 giorni in casi previsti dalla legge, ad esempio se le parti lo chiedono e l’esperto acconsente (art. 17 CCII).
Come può finire
- Un contratto con uno o più creditori, se l’esperto ritiene che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni.
- Una convenzione di moratoria con le banche.
- Un accordo firmato anche dall’esperto.
- Se le trattative non riescono: piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato o altri strumenti del Codice (art. 23 CCII).
Cosa fare subito
- Chieda la visura della Centrale dei rischi e l’estratto di ruolo.
- Faccia preparare una situazione patrimoniale aggiornata.
- Elenchi i creditori con importi, garanzie e scadenze.
- Valuti il test pratico sul sito della composizione negoziata.
Cosa non fare
- Non aspetti il pignoramento dei conti per muoversi.
- Non pagi un solo creditore a scapito degli altri senza un parere.
- Non sposti beni dell’impresa o personali: può essere contestato.
- Non firmi nuove fideiussioni personali senza averle fatte leggere.
Documenti utili per il primo colloquio
- bilanci degli ultimi tre esercizi o dichiarazioni dei redditi e IVA;
- situazione economico-patrimoniale aggiornata;
- estratto di ruolo, cartelle e avvisi dell’Agenzia delle Entrate;
- contratti di finanziamento, fidi e fideiussioni dei soci.
Domande frequenti
Si può chiedere anche se l’impresa è già insolvente?
La norma richiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Se l’insolvenza è reversibile, l’accesso può essere possibile: va valutato sui numeri.
Il Fisco è obbligato ad accettare la transazione?
No. Nella composizione negoziata serve l’adesione dell’Agenzia. Se dice no, restano gli altri strumenti del Codice della crisi.
Le misure protettive fermano anche le cartelle?
Fermano azioni esecutive e cautelari dei creditori interessati. Non impediscono la notifica di atti impositivi, che non sono azioni esecutive.
Guide collegate
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: come funziona
- Misure protettive: cosa cambia per il creditore
- Revoca del fido: quando il recesso della banca è illegittimo
- Segnalazione illegittima in Centrale dei rischi
- Visura della Centrale dei rischi: come leggerla
- Cartella esattoriale: come difendersi e in quali termini
- Fideiussione bancaria nulla: quando il socio non paga
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Come può seguirLa l’avv. Fiorentino
Lo studio esamina la posizione debitoria con il Suo commercialista, valuta se la composizione negoziata è la strada adatta o se conviene un altro strumento, e La assiste nelle trattative con banche e Agenzia delle Entrate. Riceve su appuntamento a Napoli, in Piazza Giovanni Bovio 22 e in Via Monte di Dio 14, e anche in videochiamata. Prima dell’incarico riceve un preventivo scritto.
Fonti: d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 12, 17, 18, 23 e 25-bis, testo vigente su Normattiva consultato il 21 ottobre 2026. Contenuto informativo: non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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