Come si coordina l’indennizzo INAIL con il risarcimento dovuto dal datore di lavoro o dall’assicurazione RCA nell’infortunio in itinere?
A seguito della riforma introdotta dall’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e della successiva evoluzione normativa (art. 10 D.P.R. n. 1124/1965 e art. 142 Cod. Ass.), il calcolo del danno differenziale spettante al lavoratore infortunato (anche in caso di sinistro stradale in itinere) richiede di: 1) quantificare il danno civilistico complessivo secondo le Tabelle giudiziali; 2) sottrarre per poste omogenee il valore capitale della quota di rendita o dell’indennizzo in capitale erogato dall’INAIL a ristoro del danno biologico; 3) riconoscere al danneggiato le voci cosiddette complementari non coperte dall’Istituto previdenziale (quali il danno biologico temporaneo, il danno morale soggettivo e i danni alle cose).
1. Gestione della surroga INAIL e conteggi attuariali
Lo Studio assiste il lavoratore nel rapporto con l’Istituto assicuratore sociale e con il terzo responsabile civile, verificando con il supporto di consulenti del lavoro e commercialisti l’esattezza del prospetto di capitalizzazione della rendita comunicato dall’INAIL. Per i profili di responsabilità del datore di lavoro si veda la responsabilità ex art. 2087 c.c..
Assistenza Legale e Coordinamento Tecnico Multidisciplinare
Lo Studio Legale Avv. Renato Giuseppe Fiorentino assiste privati, professionisti e imprese collaborando, ove la natura della pratica lo richieda, con una qualificata rete di consulenti tecnici di parte (medici legali, ingegneri cinematici e navali, architetti, commercialisti, revisori contabili e notai) per una compiuta istruttoria stragiudiziale e giudiziale.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017, al conferimento dell’incarico viene sottoposto un preventivo scritto recante la distinzione tra compenso professionale, spese forfettarie ed oneri fiscali e previdenziali di legge, oltre alle eventuali anticipazioni esenti.
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