- Per sapere se la legittima è stata lesa, si calcola prima la massa: beni lasciati, meno i debiti, più tutte le donazioni fatte in vita. È la riunione fittizia (art. 556 c.c.).
- Si sommano le donazioni a chiunque fatte, anche a chi è stato dispensato dalla collazione.
- Poi chi agisce in riduzione deve imputare alla sua quota quanto ha già ricevuto (art. 564 c.c.), salvo dispensa espressa.
Pubblicato l’11 ottobre 2026.
Che cos’è la riunione fittizia
È un calcolo, non un trasferimento di beni. Serve per stabilire quanto il defunto poteva lasciare liberamente (la quota disponibile) e quanto doveva riservare ai familiari stretti (la legittima). L’art. 556 del codice civile dice come farlo, in tre passaggi:
- si prende il valore dei beni che il defunto aveva alla morte (il relictum);
- si sottraggono i debiti;
- si aggiunge il valore delle donazioni fatte in vita (il donatum).
Su questa somma si calcolano le quote. Il risultato dice se qualcuno è stato leso e di quanto.
Le donazioni si sommano sempre
Per la Cassazione tutte le donazioni sono soggette a riunione fittizia, a chiunque siano state fatte: figli, estranei, altri parenti. Nell’ordinanza n. 14193 del 5 maggio 2022 la Seconda Sezione ha ricordato che la dispensa dalla collazione non toglie la donazione dal calcolo. Sono due cose diverse: la collazione riguarda la divisione tra eredi, la riunione fittizia serve a misurare la quota disponibile.
L’imputazione (art. 564 c.c.)
Chi agisce in riduzione per far valere la legittima deve di regola imputare alla sua quota quello che ha già ricevuto dal defunto, per esempio una donazione. In altre parole, se hai già avuto una parte, si toglie dalla tua quota. La dispensa dall’imputazione deve essere voluta in modo espresso dal donante: secondo la Cassazione (n. 13660/2017, richiamata nei commenti all’ordinanza 14193/2022) il solo riferimento alla quota disponibile non basta.
Un esempio con i numeri
Un padre lascia una casa del valore di 400.000 euro, con debiti per 100.000. Aveva donato in vita 300.000 euro a uno dei due figli. La massa è: 400.000 − 100.000 + 300.000 = 600.000 euro. Con due figli la legittima è di due terzi (400.000) e la quota disponibile di un terzo (200.000). Ogni figlio ha diritto a 200.000 di legittima. Se il padre ha lasciato tutto il resto al figlio già beneficiato, l’altro figlio è leso e può agire in riduzione. I numeri sono solo un esempio: il calcolo vero dipende da valori, debiti, coniuge e altri legittimari.
Caso tipico
Un problema che capita spesso: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Un professionista di Posillipo muore lasciando due figli. In vita aveva donato a una figlia un appartamento e un conto. L’altro figlio scopre le donazioni solo dopo l’apertura della successione. Prima di decidere se agire in riduzione, si fa la riunione fittizia: relictum, debiti e donazioni, con valori aggiornati e perizie.
La soluzione migliore per te
- Se sospetti di essere stato leso: prima raccogli le prove delle donazioni (ispezioni ipotecarie, estratti conto) e fai fare il calcolo con valori attendibili. Spesso un conteggio chiaro porta a un accordo tra fratelli senza causa.
- Se hai ricevuto una donazione: verifica se nell’atto c’è una dispensa dall’imputazione e conserva i documenti sul valore.
- Se l’accordo non c’è: resta l’azione di riduzione, preceduta dalla mediazione obbligatoria. Prima di agire controlla anche i termini e se serve accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
Cosa fare subito: metti insieme testamento, atti di donazione, estratti conto e valutazioni degli immobili. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Fa il calcolo della massa e della quota disponibile con i dati veri della tua successione.
- Ti dice quali documenti cercare per provare le donazioni.
- Cerca un accordo tra gli eredi e, se serve, avvia mediazione e azione di riduzione.
Domande frequenti
La riunione fittizia sposta davvero i beni?
No. È solo un calcolo per misurare le quote.
Le donazioni a un estraneo contano?
Sì, tutte le donazioni si sommano, a chiunque siano fatte.
La dispensa dalla collazione evita la riunione fittizia?
No. La dispensa riguarda la divisione tra eredi, non il calcolo della quota disponibile.
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Fonti: art. 556 c.c. (Brocardi); EC News, commento a Cass. ord. 14193/2022. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Testo redatto con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.