- La liquidazione giudiziale è la procedura che ha sostituito il fallimento per le imprese insolventi.
- Con la sentenza il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni (art. 142).
- Il curatore può agire anche contro amministratori e soci, per recuperare risorse per tutti i creditori (art. 255).
- Non c’è garanzia di essere pagati: dipende da quanto si recupera.
Aggiornato il 28 ottobre 2026.
A chi si applica
Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) dice che la liquidazione giudiziale riguarda gli imprenditori commerciali in stato di insolvenza che non dimostrano di essere sotto le soglie dell’impresa minore (art. 121).
L’insolvenza, per la legge, è lo stato di chi non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e lo mostra con inadempimenti o altri fatti esteriori (art. 2).
L’impresa minore ha tutti questi limiti insieme: attivo fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro all’anno e debiti fino a 500.000 euro (art. 2, lettera d). I valori si applicano nei tre esercizi prima della domanda.
Cosa cambia con la sentenza
La sentenza che apre la procedura toglie al debitore l’amministrazione e la disponibilità dei beni che ha in quel momento (art. 142). Rientrano nella procedura anche i beni che arrivano durante la procedura, dopo aver tolto le spese per acquistarli e conservarli.
Il tribunale che l’ha aperta segue tutta la procedura: nomina e sostituisce gli organi, ascolta il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, e decide le controversie che non spettano al giudice delegato (art. 122). I provvedimenti sono presi con decreto motivato.
Il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire beni se i costi superano il valore che si può ricavare (art. 142, comma 3).
Le azioni che può fare il curatore
L’art. 255 elenca le azioni di responsabilità che il curatore può promuovere o proseguire, con l’autorizzazione prevista dall’art. 128, comma 2:
- l’azione sociale di responsabilità;
- l’azione dei creditori sociali (art. 2394 e art. 2476, sesto comma, del Codice civile);
- l’azione dell’art. 2476, ottavo comma, del Codice civile contro i soci che hanno deciso o autorizzato atti dannosi;
- l’azione dell’art. 2497, quarto comma, del Codice civile;
- le altre azioni di responsabilità previste dalla legge.
La legittimazione del curatore si estende anche alle azioni verso gli eventuali coobbligati (comma 1-bis).
Soci con responsabilità illimitata
Se la liquidazione giudiziale riguarda una società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni, la sentenza produce l’apertura anche verso i soci illimitatamente responsabili (art. 256, comma 1). Il tribunale, prima, ne ordina la convocazione.
Non si può aprire la procedura verso un socio dopo un anno dalla fine del rapporto sociale o della responsabilità illimitata, se sono state fatte le formalità per renderla nota ai terzi. Si può farlo solo se l’insolvenza riguarda debiti esistenti a quella data.
Se sei un creditore
- Leggi con attenzione la comunicazione ricevuta e rispetta i termini indicati.
- Raccogli contratti, fatture, estratti conto e solleciti.
- Valuta se esistono garanzie, privilegi o crediti di altri soggetti coobbligati.
- Non prendere iniziative isolate senza aver capito come funziona la procedura.
L’esito dipende da quanto si recupera dai beni e dalle azioni del curatore: nessuno può prometterlo.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra liquidazione giudiziale e fallimento?
La liquidazione giudiziale è la procedura prevista dal Codice della crisi per le imprese insolventi. Ha preso il posto del fallimento.
Il debitore perde tutti i suoi beni?
Perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura, che entrano nella procedura (art. 142).
Il curatore può fare causa agli amministratori?
Sì: l’art. 255 gli permette di promuovere o proseguire le azioni di responsabilità indicate, con l’autorizzazione prevista.
Dove trovo i termini per il mio credito?
Nella comunicazione del curatore e nel provvedimento ricevuto. Vanno controllati subito.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma e a Bari, su appuntamento, e a distanza.
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Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Fonti ufficiali lette il 26 ottobre 2026: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 2, 121, 122, 142, 255, 256) e Codice civile (artt. 2394, 2476) su Normattiva; il Codice risulta modificato da vari decreti, l’ultimo del 7 agosto 2026. Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Presentare il credito nei termini e con i documenti indicati dal curatore.
- Valutare le azioni di responsabilità contro amministratori e soci, anche con il curatore.
- Trattare con il curatore o con altri creditori per accordi, dove possibile.
Quale conviene di solito e perché
Di solito conviene partire dal rispetto dei termini e dalla documentazione: un credito senza prove o presentato in ritardo rischia di perdere valore. Poi si valuta se esistono altri soggetti responsabili.
Cosa fare subito
- Controlla la data e le istruzioni nella comunicazione ricevuta.
- Fai una copia di contratti, fatture e prove di consegna.
- Evita di cedere il credito o accettare accordi senza una valutazione.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Raccogli la comunicazione del tribunale o del curatore.
- Prepara l’elenco dei crediti con importi e date.
- Segna se esistono garanzie, fideiussioni o coobbligati.
Lo studio offre consulenza anche a distanza, con documenti inviati online. Prima dell’incarico ricevi un preventivo scritto. Le sedi sono a Napoli, Roma e Bari, su appuntamento.