Separazione e divorzio · A cura dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Aggiornato a settembre 2026 · Lettura: 3 minuti
Quando una coppia con figli si separa, una delle prime domande è: chi resta a vivere in casa? La risposta non dipende da chi è proprietario dell’immobile, ma dall’interesse dei figli.
Il criterio: l’interesse dei figli
L’art. 337-sexies c.c. stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Lo scopo è conservare loro l’ambiente domestico in cui sono cresciuti. Per questo l’assegnazione riguarda:
- i figli minorenni;
- i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti che convivono con il genitore.
L’assegnazione non è un modo per regolare i rapporti economici tra i coniugi, ma il giudice ne tiene conto nel determinare l’assegno di mantenimento: chi resta nella casa ne ricava un vantaggio economico.
Il proprietario e i terzi
La casa può essere assegnata anche se è di proprietà esclusiva dell’altro genitore. Il proprietario conserva il diritto di venderla, ma il provvedimento di assegnazione, se trascritto nei registri immobiliari, è opponibile all’acquirente: chi compra deve rispettare il diritto dell’assegnatario. Se la casa è in affitto, il contratto di locazione prosegue in capo al genitore assegnatario.
Quando l’assegnazione finisce
Secondo l’art. 337-sexies c.c. il diritto al godimento viene meno se l’assegnatario:
- non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa;
- convive more uxorio con un nuovo partner o contrae nuovo matrimonio.
La revoca, però, non è automatica: la Corte costituzionale (sent. n. 308/2008) ha chiarito che il giudice deve sempre verificare se corrisponde all’interesse dei figli. L’assegnazione cessa anche quando i figli diventano economicamente autosufficienti o vanno a vivere altrove.
Riferimenti
art. 337-sexies c.c. · art. 2643 c.c. · Corte cost. n. 308/2008
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Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Lo Studio riceve a Napoli (P.zza G. Bovio 22) e a Forio d’Ischia (Via Vecchia 17).
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino
Avvocato civilista, titolare dello Studio Legale Fiorentino (Napoli e Forio d’Ischia). Si occupa di contenzioso bancario, successioni e donazioni, diritto di famiglia, contratti e diritto immobiliare.
Contenuto informativo aggiornato a settembre 2026. Non costituisce parere legale.