Chi vanta crediti verso un ente pubblico deve poter dimostrare l’esistenza di un contratto in forma scritta. Le sole fatture non bastano.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Il caso
Una società che aveva acquistato crediti da un fornitore di energia ha chiesto a un Comune il pagamento di fatture, oltre agli interessi di mora previsti per le transazioni commerciali. Il Comune, difeso anche dallo studio, ha contestato l’esistenza di un contratto e l’effettiva erogazione delle forniture.
La decisione
Il Tribunale ha anzitutto riconosciuto che la cessione dei crediti era efficace, perché notificata al Comune: le regole che richiedono l’adesione dell’amministrazione valgono solo per le amministrazioni statali, non per gli enti locali. Ha però respinto la domanda nel merito. I contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità (art. 17 del r.d. n. 2440/1923): la volontà dell’ente non può desumersi da comportamenti concludenti. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 9775/2022) hanno chiarito che non serve un unico documento firmato da entrambe le parti, ma occorrono comunque dichiarazioni scritte di entrambe. Nel caso esaminato erano state prodotte solo le fatture. Nemmeno il regime di “salvaguardia” per le forniture elettriche sostituisce il contratto. La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), proposta solo in corso di causa, è stata dichiarata tardiva. La società è stata condannata alle spese.
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Richiedi una consulenzaIndicazioni utili
- Per le imprese: prima di fornire beni o servizi a un ente pubblico, conservare il contratto o la determina di affidamento.
- Per gli enti: verificare sempre il titolo contrattuale prima di riconoscere un debito.
- Anche chi acquista crediti verso la P.A. deve verificare che esista un contratto scritto.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 27 settembre 2026. Non costituisce parere legale.